BANCHE. ASSEGNI. FALSA DENUNCIA SMARRIMENTO ASSEGNI. REATO DI CALUNNIA. Articolo 368 C.P.
In materia di smarrimento di assegni, se, con la falsa denuncia di smarrimento del titolo, si incolpa taluno, ancorche' non identificato ma identificabile, del reato di furto o ricettazione dell'assegno falsamente denunciato smarrito e, pertanto, nella consapevolezza dell'incolpare di taluno di un delitto, pur sapendolo innocente, si risponde per il reato di cui all'
articolo 368 del Codice Penale (calunnia)?
Il Gip presso il Tribunale di Napoli dichiara il non luogo a procedere, perche' il fatto non sussiste, nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'
articolo 368 del Codice Penale per avere, con falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, incolpato implicitamente, pur sapendolo innocente, il giratario del titolo del reato di furto o ricettazione di tale assegno. Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli ed il P.M. presso il locale Tribunale ricorrono in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., per erronea applicazione dell'
articolo 368 del Codice Penale.
La Suprema Corte annulla la sentenza che aveva dichiarato non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste nei confronti dell'imputato ex
articolo 368 del Codice Penale, e "bacchetta" il giudice di merito che, fra l'altro, si dichiarava espressamente dissenziente nei confronti dell'orientamento dei giudici di legittimita'. La falsa denuncia di smarrimento dell'assegno bancario, puntualizzano i giudici della Suprema Corte, costituisce un valido espediente per bloccare la circolazione del titolo o il suo pagamento e, chi presenta la denuncia, non puo' non sapere che, chi girera' o presentera' all'incasso il titolo in buona fede, potra' essere perseguibile d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione.
(
Sentenza Cassazione penale, sezione VI, 24 gennaio 2008, n. 3922)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 3922/2008
Cassazione penale, Sezione VI - sentenza 20 dicembre 2007 – 24 gennaio 2008, n. 3922
Presidente Agro' – Relatore Serpico Pm Delehaye – conforme – Ricorrente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli
Osserva
Avverso la sentenza in data 4-11-2005 con la quale il Gip presso il Tribunale di Napoli aveva dichiarato non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste nei confronti di B. F. in ordine al reato di cui all'
articolo 368 del Codice Penale per avere, con falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, incolpato, pur sapendolo innocente, il giratario del titolo del reato di furto o ricettazione di tale assegno, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ed il P.M. presso il locale Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione, dopo che i rispettivi appelli erano stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Appello napoletana ex art. 10 legge 46/06 con ordinanza dell'11-10-06, deducendo a monocorde motivo di gravame la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., per erronea applicazione dell'
articolo 368 del Codice Penale avuto riguardo anche al costante indirizzo del giudice di legittimita' in materia, pacifico essendo che, con la falsa denuncia di smarrimento del titolo, si incolpi taluno, ancorche' non identificato ma identificabile, del reato di furto o ricettazione dell'assegno falsamente denunciato smarrito e, pertanto, nella consapevolezza dell'incolpazione di taluno di un delitto, pur sapendolo innocente.
I ricorsi sono fondati e, proponendo censure di mero diritto, impongono, una rivisitazione della questione da parte dell'A.G. procedente in sede di giudizio di merito.
Ed invero, come del resto lo stesso decidente ha sottolineato nella propria consapevole dissonanza rispetto al consolidato indirizzo di questo giudice di legittimita', la questione impone una corretta valutazione dell'idoneita' o meno della denuncia di smarrimento di un assegno bancario a costituire presupposto di un reato perseguibile di ufficio a carico del prenditore e/o giratario del titolo denunciato smarrito, agli effetti della configurabilita', in pregiudizio del detto soggetto, del delitto di calunnia, stante l'accertata falsita' della denuncia di smarrimento dell'assegno, con conseguente consapevolezza della innocenza dell'incolpato.
Il punto, com'e' noto, questa Carte di legittimita' ha sottolineato ripetutamente che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno costituisce ipotesi di rappresentazione di un valido espediente per bloccare la circolazione del titolo e/o del suo pagamento ed il denunciante non puo' che essere consapevole di simulare una circostanza idonea a far si' che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girera' o lo presentera' all'incasso, potra' essere perseguibile d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione, sicche' la simulazione in parola non si esaurisce in tracce di un reato meramente perseguibile a querela (ad es. ex
articolo 647 del Codice Penale l'appropriazione di cose smarrite), che, ove non proposta, non fa sorgere, comunque, a carico della persona implicitamente individuabile, la procedibilita' per detto reato e quindi un procedimento penale, con la conseguente esclusione del delitto di calunnia, come erroneamente ritenuto dal Gip con la sentenza impugnata.
Non e' pertanto il reato di cui all'
articolo 647 del Codice Penale quello di cui si incolpa "falsamente e scientemente" il giratario per l'incasso di un assegno falsamente denunciato smarrito, quanto piuttosto il reato di ricettazione del titolo, ove, come nella specie, il reato presupposto puo' essere alternativamente o congiuntamente altra ipotesi delittuosa, a prescindere dall'incolpazione anche indiretta di una persona che, ancorche' espressamente non indicata, sia tuttavia individuabile, come nella specie, in modo implicito, quanto inequivoco (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. VI, 16-9-03 n. 37017, Russo; idem, 18-6-03, n 26110, Monachino, ibidem, 1-6-01, n. 22636, Macri').
S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli, in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata, ex art. 623 c.p.p., lett. d).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.
Precedenti conformi
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Cassazione penale, Sez. VI, 5 settembre 1996, n. 8328 (per la quale la falsa dichiarazione di aver smarrito un assegno consegnato invece in pagamento ad un altro soggetto integra il reato di calunnia poiche' simula ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione e non eventualmente quello di appropriazione indebita di cosa smarrita. E', percio', irrilevante il fatto che alla denuncia di smarrimento non abbia fatto seguito la proposizione della querela per i reati di appropriazione indebita di cosa smarrita e di falso in assegno. Perche' possa configurarsi il delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita infatti e' necessario che la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilita' del legittimo possessore e che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere e poiche' e' sicuramente e agevolmente possibile risalire, sulla base delle annotazioni contenute nell'assegno, al titolare del conto, chi se ne impossessa illegittimamente commette o il reato di furto o quello di ricettazione);
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Cassazione penale, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 26110 (secondo la quale risponde del delitto di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo, accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente);
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Cassazione penale, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37017 (integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, cosi', ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione);
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Cassazione penale, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 13912 (l'elemento soggettivo del delitto di calunnia richiede non solo la volonta' dell'incolpazione, ma anche la consapevolezza della innocenza dell'incolpato; tale ultima consapevolezza, tuttavia, deve ritenersi "in re ipsa" nell'ipotesi in cui taluno, dopo aver girato a terzi un assegno privo di provvista, ne denunci la scomparsa).