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Multe: vietato l'uso del cellulare durante la guida. Sentenza Corte di Cassazione n. 13766/2008 del 27 maggio 2008


MULTE. USO DEL CELLULARE DURANTE LA GUIDA. SICUREZZA STRADALE. AUTOMOBILISTA. CODICE DELLA STRADA. VIOLAZIONE CODICE. TELEFONO CELLULARE. CONSULTAZIONE RUBRICA.

La Corte di cassazione conferma la sanzione inflitta dal Giudice di Pace a un automobilista sorpreso al volante mentre prelevava dati dalla rubrica.

L'uomo aveva fatto ricorso sostenendo che il Giudice aveva effettuato un'indebita interpretazione estensiva della norma del Codice della strada indirizzata a colpire il solo uso del cellulare come strumento di conversazione.

Una posizione che la Cassazione non ha condiviso, rigettando l'impugnazione.

La Corte, con la sentenza n. 13766 depositata il 27 maggio 2008, ha invece interpretato in maniera opposta la disciplina. A partire dall'articolo 140 del Codice della strada che ha definito il principio generale secondo il quale "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale", cosi' stabilendo a priori l'illegittimita' d'una condotta di guida genericamen­te pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate, e', infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo inte­grale per cui "e' consentito l'uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ... che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani", a prevenire com­portamenti tali da determinare, in generale, la distra­zione dalla guida ed, in particolare, l'impegno delle ma­ni del guidatore in operazioni diverse da quelle stretta­mente inerenti alla guida stessa.

Pertanto, l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, ri­sulta, in relazione alla finalita' perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, im­plicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vi­sta dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'im­pegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilita' e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritar­do non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotec­nici di reazione immediati.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 27 maggio 2008, n. 13766)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 13766/2008


Cassazione - Sezione seconda - sentenza 27 maggio 2008, n. 13766
Dott. Giovanni SETTIMJ - Presidente e Rel.
Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere
Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere
Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere
Dott. Mario BERTUZZI - Consigliere


FATTO e DIRITTO

M. V. E. impugna per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di Alessandria ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di Spinetta Marengo per violazione dell'art. 173/II CdS accertata il 14.4.05.

Parte intimata non svolge attivita' difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procurato­re Generale invia requisitoria scritta nella quale, con­cordando con il parere espresso nella nota di trasmissio­ne, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procurato­re Generale e la conclusione cui e' pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Si duole il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 173/11 CdS - che il giudice a quo non abbia ri­tenuto valide le difese svolte, con le quali aveva evi­denziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per prelevarne dati dalla rubrica, ed ope­rato un'indebita interpretazione estensiva della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione.

Il motivo e' manifestamente infondato.

La ratio della norma - che costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia il secondo comma dell'art. 140 CdS dopo aver posto, al primo comma, il princi­pio generale per cui « Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intral­cio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale » cosi' stabilendo a priori l'illegittimita' d'una condotta di guida genericamen­te pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate - e', infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo inte­grale per cui « e' consentito l'uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ... che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani », a prevenire com­portamenti tali da determinare, in generale, la distra­zione dalla guida ed, in particolare, l'impegno delle ma­ni del guidatore in operazioni diverse da quelle stretta­mente inerenti alla guida stessa.

Pertanto, l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, ri­sulta, in relazione alla finalita' perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, im­plicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vi­sta dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'im­pegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilita' e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritar­do non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotec­nici di reazione immediati.

Il giudice a quo non ha dunque, operato un'indebita interpretazione estensiva, bensi' si e' attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.

L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attivita' difensi­va, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P. Q. M.

LA CORTE
respinge il ricorso.

Cosi' deciso in Camera di Consiglio il 29 febbraio 2008

29/06/2008
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