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Banche: onere prova credito assegno con girata senza efficacia cartolare. Sentenza Corte di Cassazione n. 13170/1999 del 26 novembre 1999


BANCA. ASSEGNO PRIVO DI EFFICACIA CARTOLARE. PROMESSA UNILATERALE. CESSIONE DEL CREDITO. ONERE DELLA PROVA.

Conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, il principio dell'inversione onere probatorio (relevatio ab onere probandi) non opera nei rapporti tra emittente e ultimo giratario perche' tra i due non e' intercorsa alcuna promessa di pagamento.

Il titolo prescritto conserva efficacia di promessa di pagamento e autorizza il possessore a proporre azione causale solo contro l'altra parte del rapporto fondamentale. L'efficacia della promessa e la conseguente dispensa dall'onere di provare il credito e', quindi, circoscritta ai soli rapporti diretti tra emittente e prenditore o tra girante e giratario. In pratica l'azione causale ha un unico legittimato passivo e va pertanto esperita nei confronti del proprio diretto promittente e non verso soggetti diversi, non legati tra toro dalla promessa di pagamento (Cass. 3417-94, 3552-90, 7176-92, 13-85, 7026-83, 5745-80).

Questa Corte ha sempre affermato e anche di recente ribadito:

(a) che la promessa di pagamento ha effetto meramente conservativo di un preesistente rapporto fondamentale e non costituisce autonoma fonte di obbligazione;

(b) che con la girata si trasferiscono dal girante al giratario solo i diritti inerenti al titolo (cambiale o assegno) e non anche i diritti nati dal rapporto sostanziale sottostante;

(c) che, conseguentemente, il possesso di titolo privo di valore cartolare, trasferito con girata in bianco e senza data, non costituisce prova neppure implicita della cessione del credito. (Cass. 280-97, 4801-96, 9480-91, 1568-75, 2800-84, 1435-67)

Discende come corollario che il titolo, che ha perduto l'efficacia cartolare ed ha conservato efficacia di promessa di pagamento, puo' essere fatto valere solo come promessa nei confronti del diretto girante (dal giratario) e del promittente (dal prenditore).
Alla promessa di pagamento, non puo' essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi.
Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate.

Il legislatore ha stabilito che "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge" (1987 c.c.) ed ha indicato, poi, (art. 1988 c.c.) quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito) l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali ("dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale").

Deve concludersi, pertanto, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di una rapporto obbligatorio preesistente, e' idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio ma non e' fonte autonoma di obbligazione e non e' idonea a produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione.

(Sentenza Cassazione civile, sezione I, 26 novembre 1999, n. 13170)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 13170/1999


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
(Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente; Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere; Dott. Enrico PAPA - Consigliere; Dott. Walter CELENTANO - Consigliere; Dott. Aniello NAPPI – Consigliere)

FATTO

In data 18.9.91 il Presidente del Tribunale di Velletri, su domanda di T. R., ingiungeva a S. A. il pagamento della somma di lire 15.000.000 per un assegno bancario emesso dal S. A. in favore di tale C. F. e da questi girato alla T. R..
Con citazione del 10.10.91 il S. A. proponeva opposizione sostenendo (a) che l'assegno, non presentato al pagamento e non protestato, era privo di valore cartolare essendo estinte, per prescrizione semestrale, le azioni di regresso e (b) che il titolo non aveva valore quale promessa di pagamento nel rapporto tra l'emittente S. A. e la T. R., ultima girataria, non esistendo un rapporto fondamentale sottostante tra le parti.
La creditrice opposta resisteva.
Il Tribunale rigettava l'opposizione rilevando che l'assegno aveva valore di cessione di credito garantita dalla promessa di pagamento, notificata al debitore con il decreto ingiuntivo..
Proponeva appello il S. A. deducendo che la girata dal C. F. alla T. R., priva di data, doveva ritenersi apposta prima dello spirare del termine per la presentazione, con conseguente trasferimento dei diritti inerenti al titolo e non anche del rapporto sottostante.
La T. R. chiedeva la conferma della sentenza.
Con sentenza del 25.9.97 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'impugnazione. Osservava che nel caso di specie si trattava di titolo all'ordine disciplinato dall'art. 2008 c.c. ed avente come presupposti soltanto la tradizione del titolo e la documentazione della cessione che si attua mediante girata del titolo stesso. Il S. A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La T. R. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Il S. A. resiste con controricorso al ricorso condizionato.

DIRITTO

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il S. A. denunzia violazione dell'art. 27 R.D. 1736-33 in relazione agli artt. 1260, 1264 e 1288 c.c.
Dopo aver rilevato che ai sensi dell'art. 27 L. Ass. Banc. gli effetti di una cessione ordinaria di cui all'art. 1260 c.c. avvengono solo con la "girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine di presentazione", il ricorrente sostiene:
(a) che nell'assegno di cui si tratta, non presentato ne protestato, la girata di C. F., apposta senza data, doveva ritenersi, ai sensi del 2 comma del cit. art. 27, avvenuta prima dei termini ivi elencati e non aveva, quindi, prodotto gli effetti di una cessione ordinaria del rapporto sostanziale;
(b) che, di conseguenza, la promessa di pagamento, contenuta nell'assegno ormai privo di valore cambiario, poteva configurarsi esclusivamente nei rapporti tra emittente (S. A.) e prenditore (C. F.) oppure nei rapporti tra il girante (C. F.) e la sua immediata girataria (T. R.).
Con il secondo motivo, denunziando omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la corte di merito non abbia dato alcuna motivazione sulla validita' della semplice girata a produrre la cessione del credito.
I riferiti motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Dal loro esame il ricorso appare, per quanto di ragione, fondato.

La corte territoriale ha osservato che l'assegno, titolo all'ordine, legittima il possessore "all'esercizio del diritto in esso menzionato in base ad una serie continua di girate" (art. 2008 c.c.) ed ha conclusivamente affermato che, con la firma di girata alla T. R., era stato ceduto da parte del C. F. il credito che questi vantava nei confronti del S. A..

La decisione della corte di merito non puo' essere condivisa.

Il titolo di credito emesso dal S. A., privo di efficacia cartolare, venne girato in bianco e senza data e quindi, presuntivamente (art. 27 c. 2 L. A. Banc.), prima dello spirare del termine per la presentazione.
La T. R. utilizzo' il titolo in suo possesso quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. ma non agi' contro il promittente C. F. bensi' contro l'emittente S. A..

Cio' premesso e' agevole osservare, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, che il principio dell'inversione onere probatorio (relevatio ab onere probandi) non opera nei rapporti tra emittente e ultimo giratario perche' tra i due non e' intercorsa alcuna promessa di pagamento.
Il titolo prescritto conserva efficacia di promessa di pagamento e autorizza il possessore a proporre azione causale solo contro l'altra parte del rapporto fondamentale. L'efficacia della promessa e la conseguente dispensa dall'onere di provare il credito e', quindi, circoscritta ai soli rapporti diretti tra emittente e prenditore o tra girante e giratario. In pratica l'azione causale ha un unico legittimato passivo e va pertanto esperita nei confronti del proprio diretto promittente e non verso soggetti diversi, non legati tra toro dalla promessa di pagamento (Cass. 3417-94, 3552-90, 7176-92, 13-85, 7026-83, 5745-80).
La corte romana, richiamando impropriamente una decisione di questa Corte (3846-95), ha ritenuto, con statuizione censurabile, che con la girata il C. F. avesse ceduto alla T. R. il credito vantato nei confronti del S. A..

Questa Corte ha sempre affermato e anche di recente ribadito:

(a) che la promessa di pagamento ha effetto meramente conservativo di un preesistente rapporto fondamentale e non costituisce autonoma fonte di obbligazione;
(b) che con la girata si trasferiscono dal girante al giratario solo i diritti inerenti al titolo (cambiale o assegno) e non anche i diritti nati dal rapporto sostanziale sottostante;
(c) che, conseguentemente, il possesso di titolo privo di valore cartolare, trasferito con girata in bianco e senza data, non costituisce prova neppure implicita della cessione del credito. (Cass. 280-97, 4801-96, 9480-91, 1568-75, 2800-84, 1435-67)

Le ragioni che escludono la cessione del credito vanno ricercate nel fatto, gia' evidenziato, che la promessa di pagamento e' un negozio causale (astratto solo processualmente) che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario (nel caso in esame tra girante e giratario).
Discende come corollario che il titolo, che ha perduto l'efficacia cartolare ed ha conservato efficacia di promessa di pagamento, puo' essere fatto valere solo come promessa nei confronti del diretto girante (dal giratario) e del promittente (dal prenditore).
Alla promessa di pagamento, non puo' essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi.
Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate.

Il legislatore ha stabilito che "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge" (1987 c.c.) ed ha indicato, poi, (art. 1988 c.c.) quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito) l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali ("dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale").
Deve concludersi, pertanto, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di una rapporto obbligatorio preesistente, e' idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio ma non e' fonte autonoma di obbligazione e non e' idonea a produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione.

Sul punto questa Corte ha condivisibilmente rilevato che, nessuna norma prevede la possibilita' di subentrare con promessa unilaterale non cartolare nel debito altrui con la conseguenza che una tale promessa e' da considerarsi assolutamente nulla in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c. che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti (Cass. 1568-75)

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
La T. R. ha proposto ricorso incidentale condizionato denunziando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di successione ereditaria, in particolare del principio secondo cui l'erede succede in tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, che facevano capo al "de cuius", nonche' dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si duole che la corte di merito non abbia esaminato la documentazione attestante che essa e' erede universale di C. F. ed abbia omesso di considerare questa sua qualifica e di sentenziare che ella, se non nella qualita' di girataria, poteva e puo' agire nei confronti del S. A. nella qualita' di erede del prenditore e girante sig. C. F..
Il motivo di ricorso e' inammissibile. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso, pertanto, devono investire a pena di inammissibilita' statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, quale fissato dai motivi d'appello, con conseguente divieto di proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito (Cass. 10111-96, 2905-96).
Dagli atti del giudizio, che questa Corte puo' direttamente apprezzare avendo il ricorrente dedotto vizio di omessa pronuncia, non risulta che la T. R. abbia proposto esplicita domanda di pagamento della somma indicata nel titolo anche nella veste di erede del defunto C. F. con conseguente modificazione di uno degli elementi costitutivi dell'azione.
La ricorrente chiede, pertanto, un inammissibile ampliamento del giudizio celebrato in appello prospettando una questione che presuppone accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimita'.

Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto la causa puo' essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal S. A. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale e conseguente rigetto della domanda di pagamento della somma di lire 15.000.000 proposta dalla T. R..
La T. R., soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio in favore del S. A..

P.Q.M

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo rigetta la domanda proposta dalla T. R..
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in lire 1.420.000 (lire 60.000 per spese, lire 160.000 per diritti e lire 1.200.000 per onorario), del giudizio di secondo grado liquidate in lire 2.320.000 (lire 120.000 per spese, lire 200.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorario di avvocato) e del giudizio di cassazione liquidate in lire 3.250.000 di cui lire 3.000.000 per onorario.

Deciso in Roma il 9 giugno 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 novembre 1999

16/06/2008
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