BANCA. RICHIESTA DI REVOCA DI PAGAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO.
L'art. 35 della legge sull'assegno stabilisce al primo comma che "L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione", pertanto, in presenza di termine non ancora scaduto, l'istituto di credito dovra' comunque effettuare il pagamento in caso di sufficiente provvista; in caso contrario il protesto elevato si configura come perfettamente legittimo. In altre parole i fondi necessari devono rimanere vincolativamente destinati al pagamento sino alla scadenza del termine di presentazione. Prima di tale scadenza, dunque, l'ordine di revoca del pagamento da parte del correntista rimane privo di efficacia. Siffatta disposizione tende ad assicurare sia un'affidabile circolazione del titolo, sia l'esistenza dei fondi dal momento dell'emissione sino alla scadenza per la presentazione all'incasso.
Tale principio rimane valido e non soccombe dinanzi a motivazioni addotte dal correntista quali l'aver revocato il pagamento dell'assegno in quanto truffato dal beneficiario: la banca deve infatti ugualmente provvedere al pagamento del titolo.
(
Sentenza Cassazione civile, 3 giugno 2004, n. 10579)
[Fonte:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna]