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Decreto n.197 dell'8 maggio 1997

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale e' stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale e' stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del servizio;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Adotta il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico:


Art. 1. Oggetto

Oggetto del presente regolamento di servizio e' la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico.



Considerata la specificita' dei servizi radiomobili, e' opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi.




Art. 2. Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati

I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato "gestore" e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi articoli.



Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonche' le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.



Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestivita' e con le modalita' piu' idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni relative al regolamento di servizio nonche' comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonche' il costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorche' effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sara' garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.



Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso e' inserito.



Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalita' di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.



Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.




CAPO I
Caratteristiche del servizio

Art. 3. Utilizzo del servizio da parte di terzi

L'abbonato puo' permettere ad altri di usufruire del servizio ma non puo' chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo e' tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.



È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico.



La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e da' titolo al gestore di risolvere il contratto.




Art. 4. Inizio e durata del servizio - Contributo impianto

Il contratto di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente - residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile ove sara' installato l'impianto - e comunque a seguito dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone di abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato.



Le modalita' di attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque, rese note all'abbonato nelle forme piu' opportune.



Il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della bolletta dove e' fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento per ulteriori venti giorni il contratto e' risolto di diritto.



Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di un anno ed e' a tempo indeterminato.



Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso e' tenuto a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.



Per la cessazione del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunichera' la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Ai fini della fatturazione, l'abbonato e' comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.



Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere concessi in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessita' degli organi d'informazione e per altre esigenze di pubblica utilita' e/o di interesse collettivo, l'abbonato dovra' pagare quanto previsto dalle condizioni economiche vigenti.




Art. 5. Il numero telefonico - Cambio numero

Il gestore puo' modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta.



In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilita' tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6.



Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.



A richiesta dell'abbonato e' prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.



L'abbonato puo' richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed e' a pagamento tranne nei casi previsti per legge.



L'abbonato puo' richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sara' data priorita' alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'autorita' giudiziaria.



Tale servizio e' fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed e' a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sara' fornita tempestiva comunicazione.



Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo, sara' riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione medesima.




Art. 6. Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza

L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.



L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta non puo' essere revocata prima di un anno solare dalla sua presentazione.



Il reinserimento viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.



L'abbonato ha altresi' diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e, ove possibile, di essere menzionato in modo che non se ne rilevi il sesso.



L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza verra' messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti modalita':

presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente;

a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.



In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 41.



Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 agosto 1997.




Art. 7. Modifica delle tecnologie di rete

Il gestore puo' modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresi' adeguate informazioni.



L'abbonato puo' fruire delle prestazioni di cui e' dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvedera' ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprieta' allacciato alla rete urbana.




Art. 8. Modifica delle condizioni di contratto

Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di motivate esigenze.



Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.




Art. 9. Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto e' intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennita' di subentro. L'indennita' di subentro non e' dovuta nei casi di successione "mortis causa" a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.



L'indennita' di subentro non e' inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si da' luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.




Art. 10. Trasloco dell'utenza telefonica

L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne da' comunicazione al gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco.



Per il trasloco dell'utenza l'abbonato e' tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresi', eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.



Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospendera', a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sara' effettuato.



Non si da' luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosita' dell'abbonato.



Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.




Art. 11. Nuove attivazioni di abbonati con morosita' pendenti

Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avra' applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative all'impianto per il quale si e' verificata la morosita'.



Il gestore ha altresi' il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonche' nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalita' informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.




CAPO II
Obblighi del gestore

Art. 12. Attivazione del servizio

Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalita'.



Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare il predetto termine, il gestore indichera' comunque la data a partire dalla quale sara' attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalita' di attivazione. In ogni caso il contributo impianto non puo' essere richiesto prima di trenta giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.



Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse tecniche, il gestore dovra' procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potra' essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorita' ai casi certificati di portatori di handicap, nonche' alle categorie che svolgono attivita' di affari, professionali o di interesse pubblico.



Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.




Art. 13. Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del servizio (prezzi e tariffe)

Il gestore da' tempestivamente notizia agli abbonati di ogni modifica di prezzi e tariffe in forma scritta, mediante comunicazione annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna informativa. Comunque, sara' garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.




Art. 14. Assistenza all'abbonato - Qualita' del servizio

Il gestore fornisce un servizio telefonico gratuito di assistenza agli abbonati adeguato alle esigenze della clientela.



A mezzo telefono l'abbonato puo' gratuitamente sottoporre problemi e formulare quesiti legati al servizio telefonico ed ai relativi addebiti. A tali richieste verra' data, ove possibile, immediata risposta telefonica; ove cio' non sia possibile verranno comunicati i tempi necessari per la risposta.



Nel caso in cui l'abbonato si ritenga insoddisfatto delle risposte ricevute puo' rivolgersi a un apposito servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi regionali del gestore al quale vanno segnalati i disservizi che non abbiano trovato soluzione o le eventuali proposte di miglioramento del servizio. Il gestore e' tenuto a trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni copia della segnalazione ricevuta che non abbia trovato soluzione.



In ogni caso, l'abbonato puo' inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede territoriale di competenza del gestore indicata in bolletta. Tale materia e' disciplinata in particolare dal successivo articolo 16. In ogni caso il gestore fornisce adeguata informativa circa le modalita' di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a dare una risposta al massimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.




Art. 15. Segnalazione guasti - Riparazioni

Il gestore garantisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.



Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessita' che verranno comunque tempestivamente riparati.



L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato dell'esistenza del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso dell'abbonato alla rete telefonica.



Il servizio di riparazione e' gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.



Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.




Art. 16. Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta

I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per iscritto, anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del gestore competente per territorio, indicata nella bolletta medesima, entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1.



La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei termini di scadenza indicati.



L'esito del reclamo sara' comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal momento in cui il reclamo e' pervenuto.



Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti rispettivamente l'indennita' di mora e la sospensione del servizio per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal gestore, l'abbonato e' tenuto a pagare la predetta indennita' di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.



Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennita' di mora sara' addebitato su una successiva bolletta.



Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione degli eventuali importi gia' pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 34, comma 1.




Art. 17. Manutenzione personalizzata

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, il gestore fornisce, agli abbonati che ne facciano richiesta, un ulteriore specifico servizio di manutenzione personalizzata le cui condizioni economiche e tecniche di offerta sono stabilite in un apposito contratto.




Art. 18. Fatturazione del servizio ed invio della bolletta

La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovra' inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.



Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sara' indicata in bolletta la data dell'addebito che sara' operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o bancario nonche' la data di emissione della successiva bolletta.




Art. 19. Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato

In qualunque comunicazione con l'abbonato l'operatore del gestore e' tenuto a comunicare il proprio codice identificativo almeno all'inizio della comunicazione medesima.




CAPO III
Obblighi dell'abbonato

Art. 20. Informazioni fornite al gestore

L'abbonato e' tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attivita' svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti al vero.

A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al piu' presto, in forma scritta, qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.

Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potra' addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.




Art. 21. Attivita' necessarie per il collegamento alla rete

L'abbonato e' tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprieta', per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.

La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il predetto accesso e/o attraversamento.

Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprieta', il gestore non e' responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.

Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensita' del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilita' degli impianti.




Art. 22. Omologazione

Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.

In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato e' sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed e' responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.




Art. 23. Uso degli impianti del gestore

È proibito all'abbonato di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprieta' del gestore, nonche' rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.



Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il gestore potra' procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati.




Art. 24. Verifiche tecniche

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto e alle apparecchiature collegate alla rete l'abbonato deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici inviati dal gestore, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, concordando con gli appositi uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.



In caso di preavviso scritto, e per le ragioni in esso indicate, il gestore puo' sospendere il servizio fintantoche' l'abbonato non consentira' l'accesso.




Art. 25. Pagamento del servizio

L'abbonato e' tenuto a pagare la bolletta per intero, entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalita' prescritte nel successivo capo IV.




Art. 26. Uso improprio del servizio

L'abbonato non puo' servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.



L'abbonato non puo' utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.



L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.



Il gestore ha la facolta' di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorita' competenti.




CAPO IV
Pagamento del servizio

Art. 27. Pagamento del canone e del traffico

Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente rispetto all'utilizzo del servizio telefonico; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.




Art. 28. Contributo impianto

Il mancato pagamento del contributo impianto nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3, produce le conseguenze ivi previste.




Art. 29. Mezzi di garanzia

In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i nuovi abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, puo' richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.



Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra indicati o non effettui la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario, e' tenuto a versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuera' in un bimestre. Per ogni nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sara' pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sara' concordato con l'abbonato sulla base del tipo di attivita' svolta dallo stesso.



Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa per ulteriori sessanta giorni, il gestore puo' procedere alla risoluzione del contratto.



L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento da parte dell'abbonato.



L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata, e' maggiorato, fatti salvi i casi di morosita', di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere dal pagamento della predetta bolletta.




Art. 30. Tasse e spese

Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento e' a carico dell'abbonato, salvo che non sia diversamente disposto.




Art. 31. Periodicita' delle bollette

Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.



L'abbonato puo' richiedere la fatturazione mensile o con periodicita' inferiore al mese. Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati gli adeguamenti tecnici necessari.



Periodi di fatturazione differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal gestore sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.



Ferma rimanendo la pluralita' e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento sottostanti, il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato, puo' provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.




Art. 32. Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti

Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati rilevati dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo dovuto sara' calcolato sulla base della misurazione documentata degli addebiti.



Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo stesso, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque, per gli utenti gia' collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche che comportano un addebito superiore a 4 scatti, sulla base di un proprio sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovra' contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, localita', durata, numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti da fatturare e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di documentazione degli addebiti per le comunicazioni teleselettive secondo le modalita' previste dal vigente decreto tariffario.



Il gestore e' tenuto ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti gia' collegati a centrali numeriche, un servizio informativo automatico sui propri consumi di traffico, che sara' fornito alle condizioni economiche previste.




Art. 33. Dove si paga la bolletta

I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:

uffici postali;

istituti bancari;

enti esattori indicati dal gestore;

il gestore, con le modalita' di cui al comma 2.



In ogni citta' sede territoriale competente del gestore e' garantita la possibilita' di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.




Art. 34. lndennita' per il ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento, cioe' di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovra' versare al gestore un'indennita' di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal l al 15 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno solare dalla data di scadenza.



Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioe' entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15 giorno solare successivo alla data di scadenza non trovera' applicazione l'indennita' di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15 giorno, l'indennita' di ritardato pagamento gli verra' integralmente addebitata.



Ferma restando l'applicazione delle indennita' di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di piu' contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.




Art. 35. Sospensione del servizio per ritardato pagamento

Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennita' per ritardato pagamento, il gestore puo' sospendere l'abbonato dal servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente possibile, e' limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia.



Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioe' entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta, il gestore potra' sospenderlo dal servizio telefonico in uscita, persistendo per quarantacinque giorni lo stato di morosita', e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia gia', almeno una volta, pagato la bolletta con piu' di trenta giorni di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30 giorno dalla scadenza, il gestore ha facolta' di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potra' procedere alla sospensione del servizio non appena trascors



La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di piu' contratti come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica a tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati congiuntamente.



Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha diritto all'indennizzo previsto all'articolo 40.



L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, e' tenuto a corrispondere quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma dovuta.



Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.




Art. 36. Risoluzione contrattuale

Trascorsi quindici giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni causa, il gestore potra' risolvere il contratto, dandone all'abbonato un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.




Art. 37. Procedure concorsuali

Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'abbonato, il gestore prendera' opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalita' di erogazione e di pagamento del servizio.




Art. 38. Foro competente

Per ogni controversia relativa al contratto di abbonamento del servizio telefonico, il foro competente e' stabilito sulla base della sede territoriale del gestore presso la quale e' stato realizzato l'impianto.




CAPO V
Garanzie offerte all'abbonato dal gestore

Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti

Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.



Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo e' imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.




Art. 40. Errori di sospensione dal servizio

Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti giorni solari dalla sospensione medesima, qualora ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.




Art. 41. Omissioni/errori nell'elenco telefonico

In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilita' tecnica, offrira' per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrispondera' un indennizzo pari a due mensilita' dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornira' gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.



In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrispondera' un indennizzo pari a quattro mensilita' del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.



Il gestore non e' comunque responsabile ne' di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non imputabili ne' della veridicita' di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.




Art. 42. Traffico anomalo

Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.



Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.



Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di traffico.



Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena l'abbonato avra' dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco, la sua disponibilita' a riconoscere e pagare tutto il traffico originato ed avra' prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.




Art. 43. Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato

La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovra' fare salva la possibilita' di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui cio' e' tecnicamente possibile.




Art. 44. Modalita' di pagamento delle indennita'

Il gestore detrarra' le indennita' dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta utile, operando in compensazione, ovvero provvedera' alla liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.




Art. 45. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: Maccanico

Visto, il Guardasigilli: Flick


Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1997 Registro n. 5 Poste, foglio n. 265




NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottoelencate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione



La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95/62/CE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 1996.

Note all'art. 1:


Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1990.



Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993, n. 512 (Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo dal regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993.



Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:

"Art. 4.

1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.

3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente e' tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.

3-bis. A tal fine la societa' concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione al versamento di quanto richiesto.

3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalita' di cui al comma 3, la societa' concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la societa' concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.

3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.

4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

30/10/2004
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