Banche: onere prova credito di assegno senza efficacia cartolare. Sentenza Corte di Cassazione n. 948/2005 del 18 gennaio 2005

BANCA. ASSEGNO BANCARIO. MERO POSSESSO ASSEGNO BANCARIO SENZA EFFICACIA CARTOLARE. ONERE DELLA PROVA. PROMESSA DI PAGAMENTO.

Chi ha il possesso di un assegno bancario privo dell'efficacia cartolare propria dei titoli di credito non puo' essere considerato creditore in base al titolo nemmeno considerando quest'ultimo come semplice promessa di pagamento cosi' come disciplinata dall'articolo 1988 del Codice Civile. Tale norma e' caratterizzata dal contenere un'importante eccezione circa l'onere della prova che normalmente spetta a chi vanta un credito. Nella generalita' dei casi e' infatti il creditore che richiede l'adempimento a dover provare la fondatezza delle sue pretese. Viceversa, quando si e' in presenza di una promessa di pagamento, al creditore, per l'ottenimento della propria spettanza, e' sufficiente provare l'esistenza di detta promessa e l'onere della prova passera' a questo punto al debitore che, se non intende pagare, sara' tenuto a dare una difficile prova, vale a dire quella della inesistenza del credito malgrado la sua "temeraria" promessa.

L'inversione dell'onere della prova agisce pero' soltanto a beneficio di colui il quale abbia ricevuto in proprio favore la promessa di pagamento; non opera invece a favore di terze persone. Da questo assunto e' facile comprendere che il possessore di un assegno privo di efficacia cartolare puo' essere anche persona diversa da quella in cui favore l'assegno era stato consegnato dal traente e pertanto a suo beneficio non opera l'inversione dell'onere della prova; egli deve anzi dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico dal quale promana l'obbligazione del promittente, non essendo riconducibile al solo fatto del possesso del titolo univoco significato ai fini della legittimazione, in quanto non e' possibile escludere che il titolo di credito sia stato carpito illegalmente.

(Sentenza Cassazione civile, 18 gennaio 2005, n. 948)

[Fonte: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna]

Ultimo aggiornamento: 15/06/2008
Copyright © 2000-2012 Parlandosparlando