MULTE. CIRCOLAZIONE STRADALE. NON FERMARSI ALL'ALT IMPARTITO DA UN AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
Non ottemperare all'ordine di fermarsi impartito da un appartenente della polizia municipale non integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'
articolo 650 del Codice Penale, perche' gia' sanzionato dell'
articolo 192 del Codice della Strada che lo punisce come mero illecito amministrativo.
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Sentenza Cassazione penale, sezione I, 24 gennaio 2008, n. 3943)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 3943/2008
FATTO E DIRITTO
1. Nei confronti di F.M. si e' proceduto per due reati: resistenza ai danni del vice comandante della polizia municipale di Carmignano, P.G. (capo a), e lesioni personali lievissime aggravate dal nesso teleologico ai danni dello stesso pubblico ufficiale (capo b). All'esito del dibattimento, il tribunale monocratico di Prato ha dichiarato il F. colpevole del reato di inosservanza di un provvedimento dato dalla pubblica autorita' (
articolo 650 del Codice Penale) condannandolo alla pena di Euro 100,00 di ammenda, cosi' modificata l'imputazione di resistenza a p.u., mentre lo ha prosciolto dal reato di lesioni personali per sopravvenuta remissione di querela.
L'episodio che aveva dato origine alla vicenda giudiziaria de qua si era verificato il 10 settembre 2004 in occasione di una corsa ciclistica. Il P. si era portato nella zona del centro cittadino interessata alla gara, curando che non ci fossero situazioni ostative al regolare svolgimento della corsa, e, in particolare, assicurandosi che le autovetture in transito si fermassero. F. aveva ottemperato per un po' all'ordine, ma poi, all'improvviso, era salito sulla sua autovettura e, incurante del divieto di transito, effettuo' una manovra per uscire dalla fila delle auto in sosta, imboccando la strada sulla destra, in direzione di (OMISSIS). A seguito della manovra, il P. rischio' di essere investito, ma, mentre stava per cadere, riusci' a rilevare il numero di targa dell'auto del F.. Non essendo stata raggiunta la prova della resistenza per le contrastanti dichiarazioni dei testi escussi, il tribunale derubricava l'imputazione originaria in quella di violazione dell'
articolo 650 del Codice Penale.
Ricorre per cassazione il F. deducendo l'insussistenza del reato di cui all'
articolo 650 del Codice Penale per illegittimita' dell'ordine impartito dal P., che aveva protratto la sosta dei veicoli per quasi un'ora, e, quindi, oltre i 15 minuti previsti dall'ordinanza 18.10.2004 della Prefettura di Prato, esaminata dal ricorrente a seguito di accesso agli atti in sede amministrativa (primo motivo). Secondo il ricorrente, inoltre, il mero ordine orale del comandante P. non valeva ad integrare il contenuto del provvedimento oggetto di considerazione dell'
articolo 650 del Codice Penale (secondo motivo). Peraltro, il ricorrente aveva gia' versato la somma prevista come sanzione amministrativa per la violazione dell'
articolo 192 del Codice della Strada, comma 1, sicche' non era configurabile nei suoi confronti la dedotta violazione della norma penale (terzo motivo).
Alla vigilia dell'udienza pubblica, la difesa della parte civile P.G. depositava presso la cancelleria della Prima Sezione Penale di questa Corte una memoria, contestando l'illegittimita' dell'ordine da lui impartito e affermando la sua piena idoneita' ad integrare la condotta vietata dall'
articolo 650 del Codice Penale.
La difesa di parte civile contestava altresi' la fondatezza del terzo motivo di ricorso (secondo cui la violazione commessa dal F. integrava l'illecito amministrativo previsto dall'
articolo 192 del Codice della Strada, comma 1), in quanto il P. svolgeva nel caso in esame un servizio di pubblica sicurezza e non di polizia stradale.
2. E' fondato il terzo motivo di ricorso.
Al F. e' stato ingiunto di pagare una somma pari a Euro 412,00 per aver violato l'
articolo 192 del Codice della Strada, in quanto "proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni dell'agente accertatore, non regolando la velocita' secondo le condizioni della strada e ometteva di arrestarsi all'invito legalmente rivoltogli da un ufficiale di polizia municipale". L'
articolo 192 del Codice della Strada, comma 1 prevede un illecito amministrativo, punito mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, sicche' deve escludersi, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, 29 maggio 2003, n. 23824, Artese), che possa trovare applicazione anche l'
articolo 650 del Codice Penale, stante l'operativita' del principio di specialita' enunciato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, trattandosi dello stesso fatto. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte e' dell'avviso che la norma dell'
articolo 650 del Codice Penale sia destinata a trovare applicazione solo quando la legge non preveda una condotta di inottemperanza di un ordine legalmente dato dall'autorita' oggetto di espressa previsione da parte di altra norma, che si pone inevitabilmente in rapporto di specialita' rispetto alla norma penale (Cass., Sez. 1, 15 ottobre 1998, n. 13048, Berardinelli).
Ne deriva che il fatto di non ottemperare al divieto di fermarsi impartito da un agente o funzionario della polizia municipale non integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'
articolo 650 del Codice Penale, essendo gia' oggetto di previsione da parte dell'
articolo 192 del Codice della Strada, comma 1, che lo punisce come mero illecito amministrativo. La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
PQM
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.