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Molestie: pedinare la propria ex. Sentenza Corte di Cassazione n. 2113/2008 del 15 gennaio 2008


PEDINARE LA PROPRIA EX E REATO DI MOLESTIA.

Il caso in esame riguarda una coppia di coniugi separati. L'ex marito si metteva alla guida della propria auto e incominciava a seguire la ex moglie e, in una circostanza, anche la cognata di costei che la accompagnava alla guida della propria autovettura. In tale circostanza, addirittura le due donne avevano l'impressione che l'uomo R. tentasse di farle finire fuori strada.

La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di molestie e disturbo (articolo 660 del Codice Penale) il comportamento di chi insistentemente e ripetutamente segue con l'auto l'ex coniuge, per motivi di rivalsa.

(Sentenza Cassazione penale, sezione I, 15 gennaio 2008, n. 2113)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 2113/2008


Corte di Cassazione
Sezione prima penale
sentenza 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008, n. 2113
Presidente Chieffi – Relatore Corradini
PM Stabile – conforme – Ricorrente R.


Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 7 marzo 2006 il Tribunale di Sciacca ha dichiarato R. Salvatore colpevole della contravvenzione all'articolo 660 del Codice Penale commessa ai danni di S. Carmela, in Caltabellotta fino al 29.5.2002, e lo ha condannato alla pena di Euro 300 di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni morali in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, liquidati in complessivi Euro 500,00.

Il Tribunale ha ritenuto provata la tesi accusatoria, per cui il R. aveva molestato la S. seguendola con la propria autovettura per motivi biasimevoli, sulla base dell'esame della persona offesa e dei testi S. Giovanni e B. Giuseppa, rispettivamente figlio e moglie separata del R. , della cui attendibilita' non si poteva dubitare, posto che non avevano neppure intentato azioni giudiziarie per tale fatto. Attraverso l'esame di tali testi, non smentiti ed anzi sostanzialmente confortati dalle dichiarazioni del teste a difesa Lo C., era emerso, secondo la ricostruzione del Tribunale, che il R. aveva seguito con la macchina la ex moglie e quindi anche la cognata di costei, S. Carmela, che la accompagnava alla guida della propria autovettura, in piu' occasioni e fino all'episodio del 29.5.2002 nel corso del quale la persona offesa aveva avuto l'impressione che il R. volesse addirittura farla finire fuori strada.

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza e contro la ordinanza del Tribunale in data 14.6.2005, che aveva gia' rigettato le stesse eccezioni, lamentando: la citazione a giudizio era nulla in quanto l'imputato era stato informato del processo soltanto in data 24.2.2005, con la richiesta della rinnovazione della citazione a giudizio, non avendo mai ricevuto la notifica ne' della richiesta di proroga delle indagini in data 1.3.2003 ne' dell'avviso di conclusione delle indagini in data 16.10.2003; la notificazione della richiesta di citazione a giudizio era avvenuta quando era gia' maturato il termine triennale di prescrizione rispetto alla iniziale data di commissione del reato, contestato inizialmente fino al 21.9.2001; anche volendo considerare, peraltro, come data di commissione del reato quella del 29.5.2002, secondo la contestazione suppletiva eseguita dal P.M. all'udienza del 14.6.2005, il reato era gia' prescritto al momento della contestazione; la motivazione della sentenza era contraddittoria poiche' i testi non avevano parlato di episodi precedenti a quello del 29.5.2002 ed anche con riferimento all'episodio del 29.5.2002 avevano riferito che l'imputato era fermo con la propria autovettura lungo la strada per cui transitava la S. .

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso e' infondato.

Quanto al primo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullita' della citazione a giudizio per omessa notificazione sia della richiesta di proroga delle indagini che dell'avviso di conclusioni delle indagini, il Tribunale, con la ordinanza in data 14.6.2005, ha gia' rilevato che le notificazioni dei suddetti atti erano ritualmente avvenute nel domicilio eletto presso il difensore, per cui la impugnazione della ordinanza che non contesta la motivazione della stessa si appalesa generica e, come tale, inammissibile. La mancanza di specificita' del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita', come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificita' conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c, all'inammissibilita' (v., per tutte, Cass. 18.9.1997, Ahmetovic, rv. 210157).

Il secondo motivo e' ugualmente manifestamente infondato.

A norma dell'art. 160, comma 2, c.p. il corso della prescrizione e' interrotto dal decreto di citazione diretta a giudizio di cui all'art. 552 c.p.p. con decorrenza dal momento in cui l'atto e' perfezionato con la sottoscrizione del Pubblico Ministero e non gia' dalla data della sua notificazione, come assume il ricorrente (v. Cass. Sez. Un. 16 marzo 1994, Munaro; Cass. Sez Un. 18 dicembre 1998, Boschetti). E' infatti il momento della emissione di uno degli atti interruttivi che dimostra l'interesse dello Stato di perseguire colui che viene indicato come responsabile e non anche il momento in cui tale atto viene a conoscenza dell'interessato, che puo' essere anche successivo e dipendere da fattori estranei alla volonta' del Pubblico Ministero di perseguire l'indagato, cosi come avviene anche per la sentenza o per il decreto di condanna in cui rileva ugualmente, ai fini interruttivi, la data di emissione dell'atto e non quella, eventualmente successiva, in cui l'atto viene portato a conoscenza dell'imputato. Ne consegue che, poiche' il decreto di citazione e' stato nella specie emesso il 2.11.2003, non era a quella data ancora decorso il termine triennale di prescrizione (art. 157, comma 1, n. 5, c.p, nella formulazione previgente alla modifica legislativa di cui all'art. 6 della legge 5.12.2005 n. 251, applicabile nella specie perche' piu' favorevole all'imputato, in virtu' della disposizione transitoria di cui all'art. 10 della legge citata) neppure con riguardo alla iniziale contestazione concernenti fatti commessi fino al 21.9.2001, poi estesi fino al 29.5.2002. Il termine di prescrizione non e' poi decorso neppure successivamente tenuto conto dei successivi atti interruttivi e delle sospensioni del processo.

Quanto poi al lamentato vizio di motivazione della sentenza, questo, anche dopo la novella legislativa dell'ari. 606, lett. e, c.p.p. contenuta nella legge del 20 febbraio 2006 n. 46, puo' essere denunciato nel giudizio di legittimita' o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, ovvero nel caso di manifesta illogicita' emergente dal testo dalla decisione stessa o con riguardo ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (e quindi non riconducibile ad una diversa interpretazione del quadro probatorio, in chiave di logica alternativa di quello esistente).

Nessuna di tale due ipotesi ricorre nel caso in esame.

Il giudice di merito, ai fini della ricostruzione dei fatti consistenti in ripetuti ed insistenti episodi di inseguimento in macchina, fino all'ultimo del 29.5.2002 (che si era rivelato piu' grave dei precedenti in quanto la vittima aveva intuito che l'imputato voleva passare addirittura alle vie di fatto, buttandola fuori strada per costringerla a fermarsi), si e' basato su ben tre testimonianze ritenute attendibili in quanto disinteressate e concordanti, oltre che sulla individuazione di una causale che giustificava le molestie per motivi di rivalsa che coinvolgevano la ex moglie che lo aveva lasciato e che veniva "scortata" dalla cognata e quindi su un apparato argomentativo complesso che non ha trascurato alcuna emergenza processuale. E tale conclusione non e' sindacabile in sede di legittimita' perche' aderente ai principi di diritto ed inoltre sorretta da logica e puntuale motivazione, saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio.

In ogni caso, di fronte a tale apparato argomentativo completo e sostenuto da logica ineccepibile che ha portato ad attribuire all'imputato la condotta sanzionata sulla base di univoci e convergenti elementi oggettivi, la difesa si limita a ribadire la tesi gia' sostenuta nel giudizio di merito in chiave di logica alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, seguendo quindi un procedimento che non e' consentito nel presente giudizio.

Il ricorso deve essere pertanto respinto perche' infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

06/06/2008
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