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D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 articolo 21

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633

Supplemento Ordinario Numero 1 a Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 292 del 11 novembre 1972

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. TITOLO II - Obblighi dei contribuenti

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI (1)

Rubrica: Fatturazione delle operazioni


Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi.

In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis, 9 e 38 quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

30/10/2004
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