LAVORO. INGIURIE. INSULTO. RIMPROVERO RIVOLTO DA UN SUPERIORE GERARCHICO. L'USO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE ESULA IL DIRITTO DI CRITICA LEGITTIMA.
La Corte di Appello di Roma, confermando il giudizio di primo grado, riteneva un superiore gerarchico responsabile dei reati di violazioni di diverse disposizioni di legge (
articolo 81 del Codice Penale) e di ingiuria (
articolo 594 del Codice Penale), per aver pronunciato nei confronti di un suo sottoposto la frase "io voglio sape' te che cazzo ci stai a fa qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro".
Avverso la sentenza di appello, l'imputato ha promosso ricorso per Cassazione.
L'imputato ha sostenuto che la predetta frase pronunciata non aveva valore di ingiuria trattandosi di espressione volgare e colorita utilizzata come forte critica nei confronti di comportamento stigmatizzabile del sottoposto.
La frase stava a significare che il dipendente si trovava fuori luogo rispetto al suo naturale posto di lavoro.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto di avvallare questa "scusa".
La Corte ha ricordato che in tema di ingiuria, affinche' una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorita' gerarchica a un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata.
Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualita' negative e spregevoli, non puo' sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialita' ingiuriosa.
Pertanto, ha osservato la Corte, il giudice di appello, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato e come tale incensurabile in sede di legittimita', ha accertato che la condotta ingiuriosa non era finalizzata a stigmatizzare una specifica condotta censurabile del dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, bensi' era motivata dalla "stizza" per un comportamento genericamente inopportuno del dipendente, per cui la concreta fattispecie esula dalle ipotesi di critica legittima nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza.
(
Sentenza Cassazione penale, sezione V, 14 novembre 2007, n. 42064)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 42064/2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) P. A. avverso Sentenza del 22/03/2006 Corte Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Didone Antonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pe. An. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 marzo 2006 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilita' in ordine al reato di cui all'
articolo 81 del Codice Penale e all'
articolo 594 del Codice Penale commesso in danno di Pr. Ma. pronunciando nei suoi confronti le espressioni "a (OMESSO), mo' m'hai rotto li cojoni, io voglio sape' te che cazzo ci stai a fa qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro". Con l'unico motivo di ricorso l'imputato denuncia l'erronea applicazione della legge penale, deducendo che in considerazione del rapporto gerarchico esistente tra esso Pe. A. ed il Pr. M., della circostanza che il fatto avvenne durante l'orario di lavoro e che la persona offesa si era intromessa in colloquio di lavoro tra altre persone, peraltro in ambiente di lavoro ricco di tensione, quale quello della movimentazione di valori, la frase pronunciata non aveva valore di ingiuria trattandosi di espressione volgare e colorita utilizzata come forte critica nei confronti di comportamento stigmatizzabile del sottoposto. La frase "io voglio sape' te che cazzo ci stai a fa qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro" stava a significare che il Pr. M. si trovava fuori luogo rispetto al suo naturale posto di lavoro.
Alla luce dell'evoluzione di costumi e del particolare luogo di lavoro ove era dato udire ogni tipo di sconcezza non era condivisibile l'opinione che il Pr. M. - quasi rivestisse la figura di Cappuccetto Rosso - si fosse sentito offeso nell'onore.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarati inammissibile perche' proposto per motivi manifestamente infondati e non consentiti dall'articolo 606 c.p.p..
E' vero, infatti, che, alla luce della giurisprudenza invocata dal ricorrente, in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'
articolo 594 del Codice Penale occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalita' dell'offeso e dell'offensore nonche' al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale; ne deriva, alla luce dei suddetti criteri, che e' priva di rilevanza offensiva l'espressione "siete venuti a rompere le scatole" proferita nel contesto di un vivace scambio verbale tra professoresse (Sez. 5, Sentenza n. 39454 del 2005, Pres. Lattanzi, est. Pizzuti).
Sennonche', nella concreta fattispecie l'imputato non si e' limitato a pronunciare - in modo volgare - la frase innanzi precisata, ma ha aggiunto, altresi', l'altra ("io voglio sape' te che cazzo ci stai a fa qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro"), diretta, secondo il ricorrente, a stigmatizzare l'operato del sottoposto.
In proposito, peraltro, va ricordato che "in tema di ingiuria, affinche' una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorita' gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualita' negative e spregevoli, non puo' sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialita' ingiuriosa" (Sez. 1, Sentenza n. 185 del 1998, Rv. 209439).
Cio' premesso, va rilevato che la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato e come tale incensurabile in questa sede, ha accertato che la condotta ingiuriosa non era finalizzata a stigmatizzare una specifica condotta censurabile del dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, bensi' era motivata dalla "stizza" per un comportamento genericamente inopportuno del Pr. M.. Talche' la concreta fattispecie esula dalle ipotesi di critica legittima nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cosi' deciso in Roma il 9 ottobre 2007
Il consigliere estensore Il presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 NOVEMBRE 2007.