CONDOMINIO E REATO DI DIFFAMAZIONE IN CASO DI AFFISSIONE DELL'ELENCO MOROSI IN LUOGO ACCESSIBILE NON AI SOLI CONDOMINI.
Rischia una condanna per diffamazione chi affigge nell'androne del proprio condominio, o in un'area qualsiasi del palazzo aperta al pubblico, un avviso con nome e cognome dell'inquilino che e' in ritardo con i pagamenti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, che con la sentenza 13540 del 31 marzo 2008, ha respinto il ricorso di un inquilino che aveva affisso all'interno di un palazzo, in un luogo aperto al pubblico, un avviso contenente il nome e il cognome di una signora che non accettava la quota dell'acqua da lei consumata.
Nello specifico, una condomina era in ritardo con il pagamento della bolletta relativa al consumo di acqua. L'amministratore del Condominio affiggeva all'interno della bacheca del condominio un cartello con scritto: "si avvisa i sigg. condomini che la signora (citato il nominativo) non vuole pagare la quota dell'acqua da lei consumata".
(
Sentenza Cassazione penale, sezione V, 31 marzo 2008, n. 13540)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 13540/2008
Cassazione – Sezione quinta – sentenza 31 marzo 2008, n. 13540 Presidente Pizzuti – Relatore Ferrua Pm D'Angelo – conforme – Ricorrente De R.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza 24-1-06 il Giudice di pace di Trinitapoli assolveva De R. Umberto dall'imputazione ascrittagli ex
articolo 595 del Codice Penale, di diffamazione ai danni di B. Michelina (per avere, affiggendo all'interno della bacheca del condominio denominato "dei giovani pescatori" un cartello con scritto: "si avvisa i sigg. condomini che la signora M. Michelina non vuole pagare la quota dell'acqua da lei consumata", offeso la reputazione di B. Michelina, moglie di M. Antonio"). A seguito di appello della parte civile il Tribunale di Foggia, sezione dist. di Trinitapoli, con pronuncia del 21.2.2007 - condannava l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della B. . Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il De R. nei termini infradescritti.
1 - Violazione dell'
articolo 595 del Codice Penale per essersi ritenuta sussistere l'ipotesi criminosa de qua, pur mancando la prova che terzi soggetti potessero avere preso conoscenza del "comunicato".
2 - Vizio di motivazione sul punto di cui sopra.
3 - Violazione di legge per omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e mancato riconoscimento della scriminante di cui all'
articolo 50 del Codice Penale.
Le censure sub 1 e 2 sono infondate.
Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora esso venga affisso in un luogo accessibile - non gia' ai soli condomini dell'edificio per i quali puo' sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con piu' persone si puo' ritenere in re ipsa (si veda:
Cassazione sentenza n. 35543/2007 del 18-9-07 rv. 237728).
L'ultimo motivo e' generico non indicandosi la collocazione nell'ambito degli atti delle emergenze invocate ne' lo specifico contenuto delle medesime, limitandosi il ricorrente ad affermare apoditticamente che da queste si evinceva il consenso della persona offesa al comportamento incriminato.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.