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Spese invio bolletta telefonica

Il D.P.R. n.633 del 1972, riguardante l'istituzione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), all'articolo 21 (Fatturazione delle operazioni) comma 8 prevede che "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

Il Decreto Ministeriale n.197 dell'8 maggio 1997, riguardante il regolamento e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, all'articolo 18 recita "la bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovra' inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti".

La combinazione di queste due norme porta, quindi, a non dover pagare l'addebito delle spese di spedizione delle fatture (bollette).

Nella stessa direzione vanno anche la sentenza n. 1221, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro Avv. Luciano Pallini in data 20/5/2003, pubblicata il 25/8/2003, e la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, Avv. Cesare Santi, in data 21/2/2003.



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Fac-simile richiesta ricorso spese spedizione bolletta (rtf)

19/05/2005
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