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Locazione: mancanza di abitabilita' e validita' contratto. Sentenza Corte di Cassazione n. 22312/2007 del 24 ottobre 2007


LOCAZIONE - OBBLIGO DEL LOCATORE - CORRISPETTIVO - LOCAZIONE DI IMMOBILE NON CONFORME ALLA DISCIPLINA EDILIZIA E URBANISTICA - ILLICEITA' DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - NULLITA' EX ART. 40 DELLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE - SUSSISTENZA

In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, il carattere abusivo dell'immobile locato ovvero la mancanza di certificazione di abitabilita' non importa nullita' del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceita' dell'oggetto del contratto ex articolo 1346 del Codice Civile (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex articolo 1343 del Codice Civile (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), ne' potendo operare la nullita' ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento ad immobile avente i caratteri suddetti.

(Sentenza Cassazione civile, sezione III, 24 ottobre 2007, n. 22312)

14/04/2008
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