Con il
comunicato stampa del 7 marzo 2008 l'
Agenzia delle Entrate ci informa che
dal 30 aprile prossimo sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera (ossia senza la dicitura "
non trasferibile") sara' applicata l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dalle norme per la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite che danno attuazione alle direttive europee (
direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e
direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006).
Lo stabilisce l'
articolo 49 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 dove, al comma 10, recita: "
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante. (*)"
Al comma 5 recita: "
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (*) 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'."
Quindi tre le novita':
1. il bollo di 1,50 euro su ogni assegno "trasferibile";
2. le girate degli assegni trasferibili devono recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante (*);
3. gli assegni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro (*) 12.500,00 euro debbono necessariamente essere non trasferibili.
Qui di seguito viene riportata la news dell'Agenzia delle Entrate:
Lotta al riciclaggio di denaro: bollo di 1,50 euro su assegni non trasferibili
Dal 30 aprile sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera si applichera' l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dalle norme per la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite.
A partire da tale data quindi per avere assegni o vaglia liberamente trasferibili bisognera' presentare apposita richiesta scritta alla banca e pagare un'imposta di bollo di 1,50 euro per ogni modulo.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 2008 chiarisce le modalita' di pagamento dell'imposta da parte di banche e Poste. In particolare nella circolare si precisa che per il rilascio degli assegni bancari e postali trasferibili, e' obbligatoria l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale. Il pagamento avverra' bimestralmente, suddiviso in rate di pari importo, a partire dal 30 giugno 2008. L'imponibile sara' calcolato sul numero presunto degli assegni liberi che verranno rilasciati fino al 31 dicembre.
Per gli assegni circolari e vaglia cambiari liberi, gia' soggetti all'imposta di bollo, rispettivamente, del 6 e del 4 per mille per ogni anno, banche e poste dovranno invece seguire la procedura di pagamento gia' in uso, senza obbligo di autorizzazione al pagamento virtuale.
I vaglia postali in forma libera, precedentemente esentati dall'imposta di bollo, dal 30 aprile sconteranno pure la nuova imposta di 1,50 euro. Il pagamento conseguente sara' effettuato da Poste Italiane spa con lo stesso procedimento degli assegni postali.
In pratica, a partire dal 30 aprile c.a., per richiedere un carnet con 10 assegni liberi (ossia "
trasferibili") bisognera' pagare 15 euro di bolli. Per evitarlo, invece, si potranno richiedere assegni non trasferibili. Il nuovo bollo che arriva, inoltre, non cancellera' le imposte gia' previste, ad esempio sugli estratti conto dei depositi.
(*) Nota del 14 agosto 2008
Il
Decreto legge 112 del 25 giugno 2008 all'articolo 32 (
Strumenti di pagamento) ha apportato delle modifiche al predetto Decreto legislativo n. 231/2007, tra le quali: ha rimodificato il limite di 5.000 euro
riportandolo al valore precedente di
12.500 euro ed ha
abrogato l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 49 che recitava: "
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante.".
Attenzione che dal 30/4/2008 e fino al 25/6/2008 e' stato in vigore il limite di 5.000 euro, previsto dalla versione originaria del decreto antiriciclaggio. Dal 25/6/2008 e' tornato in vigore il precedente limite di 12.500 euro, reintrodotto dal decreto legge n. 112/2008. Dal 25/6/2008, inoltre, non e' piu' obbligatorio inserire il codice fiscale nelle girate.