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Condominio: infiltrazioni acqua e competenza spese. Sentenza Corte di Cassazione n. 5792/2005 del 17 marzo 2005


CONDOMINIO. INFILTRAZIONI D'ACQUA COLONNA DI SCARICO E COMPETENZA SPESE. PROPRIETA' COMUNE. PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.

Ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile, comma 3, i canali di scarico sono oggetto di proprieta' comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli condomini, e poiche' la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, e' strutturalmente posta nella diramazione, essa non puo' rientrare nella proprieta' comune condominiale, che e' tale perche' serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini.

E, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini.

Costituendo la braga per quanto sopra detto, parte dell'impianto di scarico di proprieta' esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 17 marzo 2005, n. 5792)

16/03/2008
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