CONDOMINIO. INFILTRAZIONI D'ACQUA COLONNA DI SCARICO E COMPETENZA SPESE. PROPRIETA' COMUNE. PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.
Ai sensi dell'
articolo 1117 del Codice Civile, comma 3, i canali di scarico sono oggetto di proprieta' comune solo
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli condomini, e poiche' la
braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, e' strutturalmente posta nella diramazione, essa non puo' rientrare nella proprieta' comune condominiale, che e' tale perche' serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini.
E, nella specie la
braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini.
Costituendo la
braga per quanto sopra detto, parte dell'impianto di scarico di proprieta' esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.
(
Sentenza Cassazione civile, sezione II, 17 marzo 2005, n. 5792)