Condominio: amministratore, legittimazione passiva e testimonianza condomini. Sentenza Corte di Cassazione n. 12379/1992 del 19 novembre 1992
CONDOMINIO ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA. TESTIMONIANZA DEI CONDOMINI.
Qualora il condomino agisca per far valere l'invalidita' di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volonta' dell'assemblea medesima.
All'amministratore del condominio compete l'esclusiva legittimazione passiva nelle cause promosse da uno dei condomini per impugnare le deliberazioni assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni. In tali cause, pertanto, deve riconoscersi la capacita' a deporre degli altri condomini, in quanto non portatori di un interesse che li abiliti a partecipare al giudizio.
(Sentenza Cassazione civile, 19 novembre 1992, n. 12379)
27/02/2008
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