INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO DEL CONDOMINIO.
Il condominio di edifici, che non e' una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato, nell'ambito dell'edificio, un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta.
(
Sentenza Cassazione civile, sezione II, 14 dicembre 2005, n. 27551)
[Fonte:
Condominio Web]