Due raccomandate per una multa
La sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 ha dichiarato illegittima una norma che riguarda la notifica degli atti giudiziari (in particolare le multe) a mezzo posta.
Prima della sentenza, in caso di mancato recapito della raccomandata relativa alla notifica per assenza o rifiuto del destinatario, quest'ultimo non aveva diritto a una seconda raccomandata. La mancata consegna a mano della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario dava automaticamente diritto a ricevere la seconda raccomandata. Che cosa ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare la norma incostituzionale? Tutto e' partito da una multa per un'infrazione al codice della strada. L'automobilista si e' opposto all'ingiunzione di pagamento, contestando il fatto che chi riceve la notifica a mezzo posta e' trattato diversamente (meno bene) di chi la riceve direttamente dall'ufficiale giudiziario. Infatti, nel caso di notifica postale, trascorsi 10 giorni di giacenza senza che nessuno ritirasse la raccomandata in deposito (l'avviso di deposito viene affisso alla porta o inserito nella cassetta delle lettere), questa veniva restituita al mittente con l'indicazione non ritirata e la notifica veniva considerata eseguita.
Ora, chi ha preso una multa per un'infrazione al codice della strada ha diritto di ricevere anche la seconda raccomandata di notifica qualora la prima fosse caduta nel vuoto. Se non la riceve, puo' chiedere l'annullamento della multa al Pretore per vizio di notificazione.
20/03/2008
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