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Autovelox

La velocita' massima consentita e' indicata dalla segnaletica stradale. In assenza si dovranno rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada, attualmente 130 km/h sulle autostrade, 110 km/h sulle strade extraurbane principali (segnalate da un cartello blu con una strada a doppia carregiata sormontata da un cavalcavia), 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, 50 km/h nei centri abitati.
Per essere multati basta superare anche di solo 1 km/h la velocita' consentita.


Chi puo' usare l'autovelox

La Polizia, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Polizia Municipale, ed il personale dell'Anas.
Devono tenere "sotto controllo" l'apparecchiatura, ma possono non essere visibili mimitizzandosi o usando auto civili, non hanno l'obbligo di fermare il trasgressore, se l'infrazione e' commessa in autostrade, superstrade, strade urbane ad alto scorrimento (viali a doppia corsia con limiti superiori ai 50 km/h), sulle strade indicate dai Prefetti, nonche' su qualsiasi strada nelle "situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il trasgressore" (per esempio fermare autoveicoli che procedono ad alta velocita' su strade trafficate, o con fondo scivoloso, o in prossimita' di curve o incroci pericolosi, etc ....) con l'obbligo pero' di segnalarne la motivazione sul verbale (che puo' essere contestato se detta motivazione, si provi non veritiera).


Sanzioni

L'importo della contravvenzione per eccesso di velocita' dipende dalla gravita' dell'infrazione.
Superare di "non oltre 10 km/h" il limite massimo di velocita', la multa e' compresa tra i 32 e 128 euro.
Superare "tra i 10 km/h ed i 40 km/h" il limite massimo di velocita', la multa e' compresa tra i 131 e 524 euro.
Superare di "oltre 40 km/h" il limite massimo di velocita' consentita, la multa e' compresa tra i 327 e 1308 euro e prevede la sospensione della patente da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 mesi per coloro che hanno la patente da meno di tre anni); inoltre, se nei due anni successivi l'automobilista commette un'altra infrazione il periodo della sospensione si puo' prolungare fino a 6 mesi (8 per i neopatentati).


La fotografia

Per motivi di privacy non viene piu' allegata al verbale; se ne si vuole prendere visione occorrera' o recarsi presso l'ente che ha elevato la contravvenzione, o, pagando le spese, farsela spedire.
Le immagini confuse normalmente vengono scartate d'ufficio e non vengono contravvenzionate; negli altri casi, se si hanno dei dubbi, e' consigliabile controllare la foto per verificare se l'infrazione contestata possa essere imputata alla presenza di altri veicoli.


Notifica del verbale

L'infrazione deve essere notificata all'automobilista entro 150 giorni da quando si e' commessa.
Il mancato rispetto del termine da la possibilita' di ricorrere per l'annullamento.


Il ricorso

Il ricorso al Prefetto della citta' dove e' avvenuta l'infrazione (fac-simile del ricorso al Prefetto) puo' essere inoltrato, se non si e' pagata la multa, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione, presso l'ufficio dell'ente accertatore (Vigili Urbani, Polizia stradale, etc .....) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano.
Se si e' gia' pagata la multa si puo' solo ricorrere al Giudice di Pace, sempre della citta' dove e' avvenuta l'infrazione, entro 30 giorni dalla notifica del verbale (60 giorni se l'interessato e' residente all'estero).

Il ricorso puo' essere inoltrato per motivi formali (per esempio, mancata indicazione del luogo, o del giorno, o dell'ora in cui e' stata commessa l'infrazione, oppure l'assenza della norma violata, oppure la contemporanea assenza della firma , della matricola e del nome dell'agente che ha accertato la violazione, oppure l'errata indicazione dei dati anagrafici del proprietario del veicolo) o sostanziali (per esempio, una descrizione dei fatti diversa da quella realmente accaduta, oppure la violazione e' avvenuta in un luogo in cui non si era presente, etc ...). Ovviamente si deve allegare al ricorso la documentazione che comprovi la motivazione.

Se il ricorso al Prefetto risulta infondato si dovra' pagare "una somma non inferiore al doppio del minimo".
Se si e' fatto ricorso al Giudice di Pace e si perde, si rischia di pagare il sovrapprezzo dovuto al pagamento ritardato della contravvenzione.

24/01/2003
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