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Trattamento economico onorevoli

Camera dei deputati


Trattamento economico degli onorevoli

La prima voce e' l'indennita', quella che nel linguaggio comune e' definita "stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.


Indennita' parlamentare

L'indennita', prevista dalla Costituzione all'articolo 69 (che recita: I membri del Parlamento ricevono un'indennita' stabilita dalla legge.), e' determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento). E' fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura e' stata rideterminata in riduzione dall'art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

L'indennita' e' corrisposta per 12 mensilita'. L'importo mensile - che, a seguito della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, e' stato ridotto del 10% - e' pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51) e della ritenuta fiscale (€ 3.899,75).


Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.

E' considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.


Rimborsi

Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato e' attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Ai deputati non e' riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.

Rimborso spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto piu' vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, e' previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto piu' vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere e' superiore a 100 km.

I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attivita' parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro (con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007 il rimborso delle spese sostenute dai deputati per viaggi all'estero per ragioni di studio o connesse all'attivita' parlamentare e' stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008).

Rimborso spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.


Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennita' lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.


Assegno di fine mandato

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennita' lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che e' pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennita', per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).


Assegno vitalizio

Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennita' lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di eta'. Il limite di eta' diminuisce fino al 60° anno di eta' in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennita' parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.


Modifiche alla disciplina dell'assegno vitalizio (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007):
1) Per i deputati eletti per la prima volta a decorrere dalla XVI legislatura l'importo dell'assegno vitalizio variera' da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 60 per cento.

2) A decorrere dalla XVI legislatura e' stata soppressa la facolta' per il deputato di riscattare, mediante contribuzione volontaria, gli anni di mandato non esercitati in caso di legislature incomplete. A seguito di tale soppressione i periodi di versamento dei contributi coincidono necessariamente con gli anni effettivi di mandato.

3) La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio e' stata estesa al caso in cui il titolare del vitalizio assuma successivamente al 1° gennaio 2008 cariche pubbliche che prevedano una indennita' il cui importo sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennita' parlamentare; alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennita'.


[Fonte: Camera dei deputati - Trattamento economico]
[www.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp]
[Fonte: Senato della Repubblica - La legge sul trattamento economico dei parlamentari]
[www.senato.it/istituzione/109754/109755/genpagina.htm]



Senato della Repubblica


Trattamento economico dei Senatori

La principale voce delle competenze spettanti al parlamentare e' l'indennita', quella che nel linguaggio comune e' definita "stipendio". Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese inerenti lo svolgimento del mandato parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche.
Completano la scheda le voci sull'assegno di solidarieta' (cioe' il trattamento di fine mandato), sulle prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.


Indennita' parlamentare

L'indennita', prevista dalla Costituzione all'articolo 69 che recita: I membri del Parlamento ricevono un'indennita' stabilita dalla legge.), e' determinata, in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento), in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse ridotta al 96% del predetto trattamento (analoga decisione e' stata adottata alla Camera dei deputati).
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, l'importo lordo dell'indennita' ha subito inoltre una riduzione pari al 10 per cento.
L'indennita' e' corrisposta per 12 mensilita'. L'importo mensile spettante nel 2007 e' pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonche' delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarieta' e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilita' dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennita' scende a 5.355,46 euro.


Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una seduta dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il Senatore non partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.


Rimborsi

Rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare
A titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le attivita' e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, e' previsto un contributo mensile di 4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro) erogato direttamente al Senatore ed in parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogato al Gruppo parlamentare di appartenenza.

Rimborso spese di trasporto e spese di viaggio
I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, e' previsto un rimborso spese forfettario, il cui ammontare annuo e' pari a 15.379,37 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria piu' vicina al luogo di residenza, ed a 18.486,31 euro se la distanza da percorrere e' superiore a 100 km.
Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Lazio, il rimborso e' corrisposto nella misura di 7.689,68 euro.

Rimborso spese telefoniche
I Senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro per le spese telefoniche, inclusi i servizi di connettivita'.


Assistenza sanitaria integrativa

E' previsto il rimborso delle spese sanitarie ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai titolari di trattamento di reversibilita', nonche' ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano tale Assistenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (i Senatori in carica il 4,5% pari a euro 540,27; i titolari di assegni vitalizi il 4,7% dell'importo lordo) e quote aggiuntive per i familiari.


Assegno di solidarieta' (a fine mandato)

Il Senatore versa mensilmente al Fondo di solidarieta' il 6,7 per cento della propria indennita' lorda, pari ora a 804,40 euro. Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l'assegno di solidarieta' (anche denominato "di fine mandato"), che e' pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennita', moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).


Assegno vitalizio

Anche in questo caso, il Senatore versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora a 1.032,51 euro, piu il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilita', pari a 258,13 euro - della propria indennita' lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.
In base alle norme contenute in tale Regolamento, recentemente modificato, il Senatore cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di eta', purche' abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di eta' e' ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni.
Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale sospensione e' stata estesa - a partire dal 1° gennaio 2008 - a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, purche' comportino un'indennita' pari almeno al 40 per cento dell'indennita' parlamentare.
E' stata altresi' approvata una nuova disposizione sulla misura degli assegni vitalizi, che si applichera' ai Senatori eletti per la prima volta a partire dalla prossima legislatura. Per effetto di tale disposizione regolamentare, l'importo dell'assegno vitalizio varia da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dell'indennita' parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

[Fonte: Senato della Repubblica - Trattamento economico dei Senatori]
[www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm]

12/01/2008
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