Lavoro: demansionamento, prova del danno e risarcimento. Sentenza Corte di Cassazione n. 6572/2006 del 24 marzo 2006
DEMANSIONAMENTO - DANNO ESISTENZIALE - ONERE DELLA PROVA - RICONOSCIMENTO DANNO ESISTENZIALE
Nell'ambito del Diritto del Lavoro, gli orientamenti della giurisprudenza, in tema di risarcimento per danno esistenziale, sin qui sono stati due e in contrasto tra loro. Il danno esistenziale, conseguente a demansionamento del lavoratore, va risarcito in via equitativa anche in mancanza di elementi probatori da parte del lavoratore. Un secondo orientamento, al contrario, va nel senso di richiedere la prova del danno.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il danno esistenziale, conseguente a demansionamento del lavoratore, puo' essere riconosciuto dal giudice solo se debitamente provato. In sostanza il dipendente dovra', fin dall'inizio, descrivere il pregiudizio avuto, la sua durata e le aspettative, deluse, di progressione professionale. Con cio', la Cassazione ha seguito il secondo degli orientamenti citati.
In via preliminare e introduttiva, la Corte di Cassazione si e' soffermata sulla nozione di demansionamento, che rappresenta il presupposto logico-giuridico del diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Il demansionamento, precisa il Collegio, non puo' individuarsi nella mera revoca di un incarico, seppure prestigioso e remunerativo, ne', del pari, nell'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, purche' equivalenti a quelle svolte in precedenza. Si tratta, infatti, di modifiche dell'organizzazione aziendale, rientranti nello ius variandi dal datore di lavoro e pienamente legittime ai sensi dell'art. 41 Cost. e dell'art. 2094 cod. civ.
La Corte di Cassazione ha rilevato come, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza e della dottrina, la responsabilita' del datore di lavoro abbia natura contrattuale, con la conseguenza che la violazione da parte datoriale degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, integrano gli estremi di un inadempimento contrattuale, regolato agli artt. 1218 e 1223 cod. civ.
Cosi' come il danno che si sia subito sia risarcibile solo in quanto "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento medesimo; infatti, la finalita' precipua del risarcimento del danno e' quella di neutralizzare la perdita sofferta in concreto dalla vittima attraverso la reintegrazione dell'effettiva diminuzione del suo patrimonio, subita per effetto del mancato adempimento della prestazione, sicche' ove tale diminuzione patrimoniale non vi sia stata, o non sia stata provata dal danneggiato, il diritto al risarcimento del danno non e' configurabile.
Alla stregua di tali principi, si ha, dunque, che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall'inadempimento datoriale, nel senso che e' in re ipsa nella potenzialita' lesiva della condotta del datore di lavoro, ma, al contrario, esso va provato dal lavoratore, il quale e' tenuto, altresi', a dimostrare, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., l'esistenza di un nesso di causalita' fra l'inadempimento e il danno e a precisare quali, fra le molteplici forme di danno da dequalificazione, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni elemento utile per la ricostruzione della loro entita'.
Con tale conclusione le Sezioni Unite mostrano di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale e' onere del lavoratore provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il danno patito e il nesso di causalita' con il demansionamento, i quali rappresentano il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del pregiudizio ad opera del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (Cass. Civ. 10361/2004; Cass. Civ. 16792/2003; Cass. Civ. 8904/2003; Cass. Civ. 2561/1999; Cass. Civ. 7905/1998; Trib. Agrigento 1 febbraio 2005).
La pronuncia in esame si segnala, poi, per una compiuta indagine sulle conseguenze lesive del demansionamento, distinte nelle loro componenti patrimoniali e non.
Fra i danni patrimoniali, le Sezioni Unite, annoverano:
in primis, il danno professionale, il quale puo' consistere sia nella menomazione della capacita' professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacita' sia nella perdita di ulteriori possibilita' di guadagno.
Si tratta di un pregiudizio che va provato dal lavoratore attraverso la dimostrazione, sotto il primo profilo, dell'esercizio di un'attivita' in continua evoluzione e caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale e, sotto il secondo, delle aspettative conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto di lavoro e frustrate dal demansionamento.
In secundis, il danno biologico, inteso quale lesione dell'integrita' psico-fisica medicalmente accertabile (sul punto, Corte Cost. 233/2003). La risarcibilita' di tale voce di danno, rilevano le Sezioni Unite, si sottrae alla prova testimoniale, documentale o presuntiva, giacche' essa non puo' prescindere dall'accertamento medico-legale, mentre la sua quantificazione, stante l'uniformita' dei criteri medico-legali applicabili alla lesione dell'integrita' psico-fisica, e' effettuata attraverso il sistema tabellare, senza necessita' alcuna di precise indicazioni ed allegazioni ad opera del danneggiato.
Sul fronte dei danni non patrimoniali, le Sezioni Unite, concentrano la loro attenzione sul danno esistenziale, che definiscono alla stregua di danno all'identita' professionale sul luogo di lavoro, all'immagine e alla vita di relazione e, piu' in generale, di lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita' nel luogo di lavoro, tutelato agli artt. 1 e 2 Cost.
Una voce di danno che, a differenza del danno morale, il quale attiene alla sfera emotiva e interiore del singolo, e' oggettivamente accertabile attraverso l'allegazione, a cura esclusiva del soggetto danneggiato, di precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso, a nulla rilevando la prova, di per se' sola, della dequalificazione, dell'isolamento e della forzata inoperosita'.
Quanto, poi, agli strumenti probatori a disposizione del lavoratore per la prova dei danni patiti e, in particolare del danno esistenziale, le Sezioni Unite hanno precisato che, fatta eccezione per il danno biologico, il quale puo' essere dimostrato solo attraverso il ricorso all'accertamento medico-legale, il danno esistenziale puo' essere verificato attraverso la prova documentale, testimoniale e presuntiva, la quale ultima, lungi dal rappresentare un mezzo di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova, puo' essere impiegato anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. Civ. 13819/2003; Cass. Civ. 9834/2002).
(Sentenza Cassazione Sezione Unite lavoro, 24 marzo 2006, n. 6572)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 6572/2006
Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 2 febbraio - 24 marzo 2006, n. 6572 Presidente Carbone – Relatore La Terza Pm Martone –
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 31 gennaio 2000, il Tribunale del lavoro di Roma dichiarava la nullita' del licenziamento intimato dalle Ferrovie dello Stato Spa a F. C. e per l'effetto condannava la societa' suindicata alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, nonche' al risarcimento del danno derivante dal demansionamento, che faceva decorrere dal 1992, pari a lire 486.660.000.
A seguito dell'impugnazione dalla societa', la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava nullo, per violazione dell'articolo 112 Cpc, il capo di sentenza concernente la reintegra nel posto di lavoro perche' ad essa il ricorrente aveva rinunciato e dichiarava inammissibile, perche' nuova, la domanda di reintegra proposta in grado di appello; dichiarava altresi' l'illegittimita' del licenziamento intimato il 29 maggio 1998 e condannava la societa' a pagare al C., a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittimo licenziamento, una somma pari a 24 mensilita' dell'ultima retribuzione; ravvisata altresi' l'esistenza del demansionamento, che faceva decorrere dal 1996, condannava la societa' appellante al pagamento della somma, pari a sei mensilita' di retribuzione, di lire 186.696.000, in luogo della maggior somma liquidata a tale titolo in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' della maturazione, i primi sino al saldo, la seconda sino alla data della sentenza.
In punto di danno da demansionamento, la Corte di appello riteneva indiscutibile che l'inattivita' del C. avesse prodotto una serie di risultati negativi i quali – ancorche' non direttamente attinenti alla sfera economica – si presentavano come conseguenze patrimoniali di un danno di diversa natura ed erano, quindi, legittimamente suscettibili di valutazione. In particolare, la Corte di appello indicava la lesione della personalita' professionale e morale del prestatore, il discredito che l'avvenuto declassamento aveva comportato a suo carico nell'ambiente di lavoro e il pregiudizio che tutta la vicenda, la cui responsabilita' era da ascrivere alla societa' appellante, aveva comportato sul curriculum vitae e sulla carriera del C., quali circostanze che, pur non avendo un immediato prezzo economico, si ripercuotevano indubbiamente, oltre che nell'ambito personale e morale, anche sotto il profilo patrimoniale. Nella specie – attese le caratteristiche del pregiudizio e considerato che l'impossibilita' di prova di cui parla l'articolo 1226 Codice civile, va' intesa in senso relativo e con riferimento ai mezzi e facolta' di cui la parte e' fornita – il danno doveva essere necessariamente oggetto di valutazione equitativa da parte del giudice, ed a tal fine la Corte territoriale faceva ricorso, come chiesto dal lavoratore, al disposto dell'articolo 9 del contratto collettivo, il quale prevede, nell'ipotesi di mutamento di funzioni, il diritto del dirigente, di risolvere il rapporto con diritto ad una indennita' pari a quella sostitutiva del preavviso, che doveva essere limitata, stante il minore periodo di dequalificazione riconosciuto rispetto alla sentenza di primo grado, in misura pari a sei mensilita'.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Rete Ferroviaria Italiana Societa' per azioni, gia' Ferrovie dello Stato di Trasporti e Servizi per azioni, sulla base di quattro motivo, cui ha resistito con controricorso F. C., il quale ha proposto altresi' ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui la societa' ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La trattazione dei ricorsi e' stata rimessa alle Su per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza concernente la questione dell'onere probatorio in caso di domanda di risarcimento danni del demansionamento professionale del lavoratore prospettata con il quarto motivo del ricorso principale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale la societa' ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 Cpc, in relazione agli articoli 99, 414, 420, 436 e 437 Cpc, in ordine al capo della sentenza relativo alla liquidazione, in conseguenza della ravvisata illegittimita' del licenziamento, dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 30, comma 10, del Ccnl Dirigenti Ferrovie dello Stato 29 maggio 1990, giacche' la domanda in tal senso, non contenuta nel ricorso introduttivo, sarebbe stata inammissibilmente proposta dal C. solo nelle note autorizzate dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc, insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione su punto determinante della controversia in tema di criteri di liquidazione della indennita' supplementare.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 416, 115 e 116 Cpc, in relazione all'articolo 2697 e all'articolo 2103 Cc e difetto di motivazione. La censura si riferisce all'accertamento del giudice di appello circa l'avvenuto demansionamento del C. nel periodo successivo al 1996. In proposito, ricorda che sin dall'atto della sua costituzione in giudizio aveva formulato articolate deduzioni circa il riassetto dell'organigramma di Fs del 1997, richiedendo in proposito prova per interpello del ricorrente e per testi, al fine di dimostrare l'effettivita' e la dimensione del processo ristrutturativi in atto dal 1997 in poi, il coinvolgimento dei settori cui il C. era stato preposto, il suo esito con ridefinizione dell'organigramma e dei compiti di tutta la struttura coinvolta, l'evidenza, all'esito, di eventuali posizioni di esubero, quale quella del C. e l'incollocabilita' del medesimo in posizioni consimili, nonche' l'attivita' svolta dal C. in tale periodo presso la societa' Metropolis. La Corte d'appello aveva considerato del tutto generiche e infondate le difese di essa societa' concernenti il processo di ristrutturazione aziendale in atto nell'anno 1997, senza pero' palesare, sostiene la societa' ricorrente, i motivi per i quali i fatti esposti e dedotti ad oggetto di prova sarebbero generici, e, soprattutto, perche' le relative difese sarebbero infondate.
Con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 414 e 420 Cpc, in relazione all'articolo 2697 Cc e agli articoli 432 Cpc e 1226 Cc. Si assume che nessuna prova era stata offerta, ne' tanto meno nessun fatto specifico era stato allegato in linea assertiva in ordina alla dimostrazione di un qualsivoglia danno derivante a carico del C. per la lamentata dequalificazione, e comunque nessuna domanda poteva essere accolta a tale titolo per difetto di prova. La sentenza, prosegue la ricorrente, sarebbe errata per avere individuato il presupposto della condanna risarcitoria non gia' sulla base delle allegazioni della parte, che difettavano completamente (rasentando il ricorso la nullita' assoluta), ma in vere e proprie "illazioni imperscrutabili e putative". Inoltre, la motivazione sarebbe assolutamente apparente, o comunque insufficiente, non consentendo di verificare da quali elementi del processo il giudice avrebbe tratto il convincimento della verificazione del pregiudizio. Tali ipotesi (non suffragate da fatti di sorta, ne' da prova di essi) nella loro genericita' ed astrattezza non integrerebbero la prova specifica del danno – il cui onere gravava a carico del ricorrente – e quindi del presupposto che consente di ricorrere, nella determinazione del quantum, alla valutazione equitativa, vigendo anche nella giurisprudenza relativa all'articolo 1226 Cc il principio secondo il quale l'equita' e' solo un criterio di determinazione di una riconosciuta pretesa. In subordine, con il medesimo motivo di ricorso, la ricorrente censura anche l'applicazione dei criteri liquidativi del danno con ricorso all'equita' ex articoli 432 Cpc e 1226 Cc.
Con il primo motivo, il ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5, Cpc violazione e/o falsa applicazione degli articoli 420 e 416 Cpc, in relazione agli articoli 2696 e 2103 Cc, sulla valutazione del danno da demansionamento con riferimento all'articolo 9 Ccnl dirigenti Fs, nonche' omessa o contraddittoria motivazione in relazione agli articoli 2103 e 2087 Cc, in ordine alla determinazione del medesimo e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia, per avere escluso il demansionamento, pure riconosciuto dal giudice di primo grado, per il periodo 1992-1996; per avere ritenuto compensativi incarichi privi di contenuto operativo; per avere disatteso la clausola del Ccnl (articolo )) pur ad essa facendo riferimento; per non avere tenuto conto del danno emergente consistente nella perdita, conseguente alla rimozione dell'incarico di direttore finanziario, dei premi ex articolo 38 Ccnl e dell'indennita' di funzione ex articolo 37 del medesimo Ccnl.
Con il secondo motivo, il C. deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 Cpc, sulla domanda di reintegra nel posto di lavoro, contestando che in alcun atto vi e' stata rinuncia a tale domanda da parte di esso ricorrente, ne' valida rinuncia da parte del procuratore.
Con il terzo motivo si deduce la nullita' del licenziamento in relazione al difetto di poteri del funzionario che lo aveva disposto. La inefficacia della procura al direttore delle risorse umane 27 luglio 1997 in materia di assunzione e licenziamento dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato regolato dalla contrattazione collettiva. La violazione e falsa applicazione dell'articolo 435 Cpc in relazione agli articoli 416 e 420 Cpc e all'articolo 2697 Cc. Insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia.
Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, violazione o falsa applicazione dell'articolo 429 comma 3 Cpc, in materia di rivalutazione monetaria e interessi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Omessa motivazione su un punto determinante della controversia.
Appare logicamente preliminare – rispetto alla questione oggetto del contrasto, di cui al quarto motivo del ricorso principale ed al primo motivo del ricorso incidentale – la trattazione del terzo motivo del ricorso principale, perche' con esso si critica la sentenza per avere ravvisato l'esistenza, dal 1996, del dedotto demansionamento e quindi il presupposto stesso da cui e' stato fatto discendere il diritto al risarcimento del danno.
Il motivo non e' fondato.
In primo luogo in ricorso non si contesta una circostanza decisiva affermata nella sentenza impugnata, e cioe' essere pacifico – avendolo ammesso la stessa societa' – che il C., una volta dimessosi da tutte le cariche precedentemente rivestite, lasciata la societa' Metropolis e rientrato presso le Ferrovie dello Stato, era rimasto del tutto inoperoso. La societa' invero si giustifica allegando, e lamentando la mancata ammissione di prova sul punto, il profondo riassetto organizzativo, delinea compiutamente in ricorso il nuovo organigramma, con l'indicazione di tutte le numerose direzioni e del personale che ne era rispettivamente a capo, al fine di dimostrare una sorta di impossibilita' sopravvenuta di assegnare al C. una qualsiasi mansione. Ma il riassetto organizzativo che si intende provare non appare pero' decisivo per infirmare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, giacche' proprio la complessita' della organizzazione, la pluralita' di settori di intervento, con articolazione in molteplici direzioni (che comprendevano l'amministrazione, la finanza operativa e straordinaria, gli acquisti, il patrimonio, il settore legale, la tesoreria, il bilancio, la contabilita', il settore fiscale ed altro) portano invece logicamente ad escludere l'esistenza di detta impossibilita', rendendo poco credibile che non si fosse in condizione di reperire – nell'ambito di un ragionevole periodo di tempo quale e' quello trascorso dal 1996 al licenziamento del maggio 1998 – una posizione compatibile con la qualifica e le competenze professionali del C.. In particolare, mentre si deduce che il medesimo era esperto in materia fiscale, non si spiega in ricorso il motivo per cui il medesimo non potesse trovare utile collocazione in detto settore, che pure risulta essere stato variamente articolato (adempimenti fiscali, imposte dirette, Iva ed altre imposte indirette e contenzioso).
Il terzo motivo del ricorso principale e' quindi infondato.
Parimenti infondato e' il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta che non sia stato ravvisato il demansionamento fin dal 1992, allorquando il C. era stato rimosso dalla posizione di direttore dell'area finanziaria e patrimonio, avente un peso che non sarebbe stato adeguatamente valutato dai giudici di merito. La prospettiva in cui si muove il ricorrente appare invero erronea, non potendosi il demansionamento ritenere integrato solo dalla revoca di un incarico di direzione, ancorche' prestigioso, e remunerativo, essendo pur sempre rimesso al datore il cosiddetto ius variandi, ossia l'assegnazione a mansioni diverse, purche' equivalenti a quelle svolte da ultimo; ed infatti, diversamente opinando, ne conseguirebbe la impossibilita' di modificare in alcun modo l'organizzazione aziendale, il che pero' si porrebbe in patente contrasto con i poteri riservati all'imprenditore dall'articolo 2094 Cc ed anche con i principi di rango costituzionale (articolo 41 Costituzione). E quanto alla equivalenza delle nuove mansioni, assegnate dopo la revoca di quell'incarico, nella sentenza impugnata sono state puntualmente indicate le funzioni di vertice svolte dal 1992 al 1996 (dal 30 aprile 1992 al 30 aprile 1994, era stato assistente dal presidente per la diversificazione delle attivita' ferroviarie e responsabile per le Diversificate e il Patrimonio; contemporaneamente era stato consigliere di amministrazione di Metropolis fino al 18 novembre 1996 e vice presidente della medesima societa' del 18 maggio 1993 al 28 giugno 1996); inoltre non si indicano in ricorso gli elementi comprovanti la tesi difensiva svolta, per cui detti incarichi sarebbero stati privi di contenuti operativi e che la societa' Metropolis avrebbe agito solo sulla carta, per cui non si puo' ascrivere alla sentenza impugnata ne' di averli pretermessi, ne' di averli incongruamente valutati.
Il primo motivo del ricorso incidentale va quindi rigettato.
Quanto al quarto motivo del ricorso principale, concernente i danni derivanti dal demansionamento per il periodo dal 1997 al 1998 ravvisati e liquidati dai giudici di merito, e' effettivamente sussistente un contrasto nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte.
La questione e' la seguente: se, in caso di demansionamento o di dequalificazione, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di quello cosiddetto esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, consegua in re ipsa al demansionamento, oppure sia subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, all'onere di provare l'esistenza del pregiudizio. Invero entrambi gli indirizzi convergono nel ritenere che la potenzialita' nociva del comportamento datoriale puo' influire su una pluralita' di aspetti (patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e concordano sulla risarcibilita' anche del danno non patrimoniale, ammettendo il ricorso alla liquidazione equitativa, ma divergono o presentano una inconciliabile diversita' di accenti e di sfumature quanto al regime della prova. Sono ascrivibili al primo indirizzo le pronunce di cui a Cassazione 13299/92, 11727/99, 14443/00, 13580/01, 15868/02, 8271/04, 10157/04, le quali, ancorche' con motivazioni diversamente articolate alla stregua delle pronunzie oggetto di esame, hanno ritenuto che "In materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l'ammontare di tale risarcimento puo' essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 Cc, anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione puo' essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entita' e alla durata del demansionamento, nonche' alle altre circostanze dal caso concreto". Sono ascrivibili al diverso indirizzo che richiede la prova del danno Cassazione 7905/98, 2561/99, 8904/03, 16792/03, 10361/04, le quali enunciano il seguente principio "Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche sulla sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificatine del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalita' con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'articolo 2697 Cc". Con dette pronunzie si sono generalmente confermate le sentenze di merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno per essere stata la dequalificatine fatta genericamente derivare dalla privazione di compiti direttivi, per non essere stati precisati i pregiudizi di ordine patrimoniale ovvero non patrimoniale subiti, e per non essere stati forniti elementi comprovanti una lesione di natura patrimoniale, non riparata dall'adempimento dell'obbligazione retributiva, ovvero una lesione di natura non patrimoniale.
Le Su ritengono di aderire a quest'ultimo indirizzo.
1. La tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza e' quella che prospetta la responsabilita' datoriale come di natura contrattuale. Ed infatti, stante la peculiarita' del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e cioe' sia quello che attiene alla lesione della professionalita', sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalita' del lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento gia' ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2103 (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2087 8tutela dell'integrita' fisica e della personalita' morale del lavoratore) norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali. In entrambi i casi, giacche' l'illecito consiste nella violazione dell'obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una situazione in inadempimento contrattuale regolato dall'articolo 1218 Cc, con conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilita', che va regolata in stretta connessione con l'articolo 1223 dello stesso codice. Vi e' da aggiungere che l'ampia locuzione usata dall'articolo 2087 Cc (tutela della integrita' fisica e della personalita' morale del lavoratore) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali, e quindi non e' necessario, per superare le limitazioni imposte dall'articolo 2059 Cc (sulla evoluzione di detta tematica vedi Corte costituzionale 233/03 e l'indirizzo inaugurato da Cassazione 7283/03), verificare se l'interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale, perche' la protezione e' gia' chiaramente accordata da una disposizione del Cc.
2. Dall'inadempimento datoriale non deriva pero' automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non e', immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialita' lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento infatti e' gia' sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed e' percio' necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma, non puo' infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di ci all'articolo 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando cosi' chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli articoli 2087 e 2103 Cc, da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si e' espressa la Corte costituzionale 372/94). D'altra parte – mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta – ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non e' configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento.
3. E' noto poi che dall'inadempimento datoriale, puo' nascere, astrattamente, una pluralita' di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrita' psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cosiddetto esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che puo' assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalita' e le peculiarita' della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non e' quindi sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se puo' sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'articolo 421 Cpc – non puo' invece mai sopperire all'inere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cassazione Su 1099/98).
4. Passando ora all'esame delle singole ipotesi, il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, puo' verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacita' professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacita', ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilita' di guadagno. Ma questo pregiudizio non puo' essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attivita' (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialita' occupazionali o di ulteriori possibilita' di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattivita'. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalita', perche' – fermo l'inadempimento – l'interesse del lavoratore puo' ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attivita' che gli viene richiesta dal datore.
5. Piu' semplice e' il discorso sul danno biologico, giacche' questo, che non puo' prescindere dall'accertamento medico legale, si configura tutte le volte in cui e' riscontrabile una lesione dell'integrita' psico fisica medicalmente accertabile, secondo la definizione legislativa di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 57/2001 sulla responsabilita' civile auto, che quasi negli stessi termini era stata anticipata dall'articolo 13 del D.Lgs 38/2000 in tema di assicurazione Inail (tale peraltro e' la locuzione usata dalla Corte costituzione con la sentenza 233/03).
6. Quanto al danno non patrimoniale all'identita' professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita' nel luogo di lavoro, tutelato dagli articoli 1 e 2 della Costituzione (cosiddetto danno esistenziale) e' in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento che propugna la configurabilita' del danno in re ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto. Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianita' e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice e' astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignita' professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema gabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformita' dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennita' psico fisica – necessita' imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato puo' fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.
Non e' dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosita', dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perche' questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma, dimostrata questa premessa, e' poi necessario dare la prova che tutto cio', concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita. Non puo' infatti escludersi, come gia' rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioe' conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se e' cosi' sussiste l'inadempimento, ma non c'e' pregiudizio e quindi non c'e' nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza 378/94 per cui "E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entita' del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'articolo 1223 Cc, costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".
6. Cio' considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, si osserva che il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potra' ottenere pieno ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato aprioristicamente. Mentre il danno biologico non puo' prescindere dall'accertamento medico legale, quello esistenziale puo' invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo "i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualita' di vita del danneggiato. Ed infatti – se e' vero che la stessa categoria del "danno esistenziale" si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso – all'onere probatorio puo' assolversi attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostante di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice puo' far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione 9834/02) per la formazione del suo convincimento, purche', secondo le regole di cui all'articolo 2727 Cc venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravita', conoscibilita' all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostante, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cassazione 13819/03) complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si puo' coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex articolo 115 Cpc a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non e' possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perche' questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita' di parametri a cui ancorarsi.
7. Applicando detti criteri al caso di specie, la Corte territoriale afferma essere indiscutibile che il dedotto demansionamento ha sicuramente prodotto una serie di risultati negativi ed indica a tale fine la lesione della personalita' professionale e morale, il discredito derivante dal declassamento nell'ambiente di lavoro ed il pregiudizio sul cv e sulla carriera dell'istante. In primo luogo detti rilievi prescindono integralmente dalle allegazioni del ricorrente, perche' non se ne riporta in alcun modo il tenore, anzi l'espressione usata "Si pensi alla lesione della personalita' professionale e morale al discredito nell'ambiente di lavoro" sembra alludere a conclusioni cui il Giudice e' pervenuto autonomamente, in altri termini, non risultano posti a base della decisione fatti introdotti dalla parte nel processo, cosi' contravvenendo all'obbligo di decidere iuxta alligata ed provata di cui all'articolo 115 Cpc.
Inoltre cio' di cui si da conto e', non gia' – come si dovrebbe – il danno conseguenza della lesione, e cioe' l'esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita dell'istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita, ma l'esistenza della lesione medesima, essendosi fatto ricorso ad una formula standardizzata, tale da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta dequalificazione, con conseguente rischio di risolvere dette controversie con l'apposizione di un formulario "fisso" e quindi con elusione delle specificita' delle singole fattispecie. Del tutto generico e immotivato e' poi il riferimento al pregiudizio al cv ed alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle concrete aspettative dell'interessato nel futuro svolgimento della vita professionale che sarebbero state frustrate dall'inadempimento datoriale, ne' alla conoscenza della vicenda al di fuori dell'ambiente di lavoro, ne' alla perdita di [omissis] del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La causa va poi rimessa alla sezione lavoro per la decisione sugli altri motivi.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata in relazione al medesimo motivo. Rigetta il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale. Rimette la causa alla Sezione lavoro per la decisione sugli altri motivi.
10/01/2008
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