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Lavoro: dequalificazione professionale. Sentenza Corte di Cassazione n. 8475/2007 del 04 aprile 2007


LAVORO - DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - DANNO DA PERDITA DI ESPERIENZA PROFESSIONALE - RISARCIMENTO DANNO DA LIQUIDARSI IN VIA EQUITATIVA

La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che la dequalificazione professionale comporta un danno da perdita di esperienza professionale incidente sul patrimonio, ribadendo che, se il lavoratore e' stato allontanato da mansioni che - per contratto - richiedevano una determinata esperienza di lavoro, ossia l'effettiva esecuzione di certe prestazioni, la sottrazione di quelle mansioni comporta certamente un danno da perdita di esperienza professionale, la cui l'entita' e' determinabile anche in via equitativa.

(Sentenza Cassazione Sezione Lavoro, 4 aprile 2007, n. 8475)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 8475/2007

(Pres. Sciarelli, Rel. Roselli)

Svolgimento del processo

Che con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale, accoglieva la domanda proposta da P.A. contro la datrice di lavoro s.p.a. XXXX ed intesa alla condanna al risarcimento del danno da assegnazione a mansioni inferiori a quelle spettanti;

che ad avviso della Corte d'appello le mansioni spettanti al P. rientravano nel terzo livello contrattuale, richiedente preparazione da diploma di istituto professionale o corrispondente esperienza lavorativa oppure particolare preparazione o pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, mentre egli fin dal gennaio 1998 era stato addetto alle pulizie o tenuto inattivo, come risultava dalla prova testimoniale e sostanzialmente dalle ammissioni di controparte;

che il danno, pur non provato nell'ammontare patrimoniale, andava liquidato in via equitativa;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. XXXX mentre il P. resiste con controricorso; che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;

Che la ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 112, 434 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello addebitato alla datrice di lavoro l'illecita dequalificazione professionale del lavoratore anche con riferimento ad un periodo successivo all'atto introduttivo del giudizio, ossia ad un tempo non compreso nella domanda ed al quale non si riferivano le prove acquisite agli atti;

che il motivo e' manifestamente infondato giacche' la sentenza ha incensurabilmente interpretato la domanda del lavoratore come priva di limitazioni temporali, del resto neppure eccepite dalla datrice di lavoro convenuta, e con valutazioni di fatto altrettanto incensurabili nel giudizio di legittimita' ha notato come la medesima non avesse provato la non addebitabilita' della "pacifica e dimostrata dequalificazione del ricorrente a partire dal gennaio 1998" (pag. 12 della sentenza impugnata);

che col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2103 cod. civ. e vizi di motivazione, stante che la doglianza di dequalificazione era stata formulata dal lavoratore con riferimento al quinto livello contrattuale e non al terzo livello, come ritenuto dalla sentenza ora impugnata;

che anche questo motivo e' manifestamente infondato giacche', di fronte alla rivendicazione del quinto livello da parte del lavoratore, i giudici di merito hanno legittimamente considerato come parzialmente fondata la pretesa, ritenendo spettante quello inferiore ossia il terzo, ed hanno conseguentemente ritenuto contrastante con l'art. 2103 cit. la concreta assegnazione a mansioni di pulizia, ancora inferiori, o ad una condizione di sostanziale inattivita';

che i riferimenti della ricorrente ad atti del processo di merito o a deposizioni testimoniali seppure diffusi sono mutili in quanto tendenti ad ottenere da questa Corte di legittimita' nuove, impossibili valutazioni di merito;

che col terzo motivo la ricorrente sostiene la violazione degli artt. 1218 e 2043 cod. civ., per assenza di prova del danno non patrimoniale da dequalificazione;

che la manifesta infondatezza della censura discende dall'essere stato il lavoratore allontanato da mansioni che per contratto richiedevano, come qui s'e' detto nella parte narrativa, una determinata esperienza di lavoro ossia l'effettiva esecuzione di certe prestazioni, con la conseguenza che la sottrazione di quelle mansioni comporto' certamente un danno da perdita di esperienza professionale, incidente sul patrimonio seppure non esattamente determinabile nell'ammontare;

che l'assoluzione del responsabile dei servizi generali della societa' ora ricorrente dall'imputazione di maltrattamenti verso l'attuale controricorrente, di cui dice la ricorrente in memoria non rileva in questo giudizio di Cassazione;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 18,00, oltre ad Euro duemila per onorario, nonche' spese generali ed accessori.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007

10/01/2008
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