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Condominio: distacco riscaldamento centralizzato. Sentenza Corte di Cassazione n. 15079/2006 del 30 giugno 2006

CONDOMINIO - DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO - DIVIETO E AMMISSIBILITA'

Il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve ritenersi vietato ove incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto; e' consentito, invece, quando e' autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimita' dei partecipi alla comunione ovvero anche quando venga fornita la prova che dal distacco non puo' derivare alcuno dei predetti inconvenienti.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 30 giugno 2006, n. 15079)

[Fonte: Condominioweb]

24/11/2007
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