CONDOMINIO - DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO - DIVIETO E AMMISSIBILITA'
Il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve ritenersi vietato ove incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto; e' consentito, invece, quando e' autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimita' dei partecipi alla comunione ovvero anche quando venga fornita la prova che dal distacco non puo' derivare alcuno dei predetti inconvenienti.
(
Sentenza Cassazione civile, sezione II, 30 giugno 2006, n. 15079)
[Fonte:
Condominioweb]