ParlandoSparlando


Collegamenti sponsorizzati:

 

Condominio: obbligo di custodia del condominio nei confronti dei condomini. Sentenza Corte di Cassazione n. 22882/2007 del 30 ottobre 2007

CONDOMINIO - RESPONSABILITA' DEL CONDOMINIO PER L'INFORTUNIO OCCORSO AD UN CONDOMINO PER INSIDIE ARRECATE DA COSE COMUNI DELL'EDIFICIO

La sentenza affronta il problema della responsabilita' del condominio per l'infortunio occorso ad un condomino per effetto delle insidie arrecate da cose comuni dell'edificio.

Nella fattispecie concreta, per consentire il passaggio dei mobili trasportati nell'edificio viene aperta l'anta sinistra del cancello d'ingresso, solitamente chiusa; per l'apertura di detto cancello e' necessario liberare il paletto da un gancio che si trova sulla scala esterna dell'androne, ostacolo in cui inciampa la proprietaria di un appartamento.

La sentenza ha stabilito che il Condominio risponde a titolo di responsabilita' da cose in custodia per i danni derivanti ai condomini, qualora non sia offerta la prova liberatoria del caso fortuito.

L'imprudenza del danneggiato non esclude la responsabilita', ma puo' essere valutata ai fini del 1° comma dell'articolo 1227 del Codice Civile.

La prevedibilita' dell'insidia in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi non consente di attribuire l'evento lesivo al fatto del danneggiato con conseguente esclusione della responsabilita' del custode ex articolo 2051 del Codice Civile; il comportamento imprudente del danneggiato potra' al piu' rilevare ai fini dell'applicazione della regola di cui all'articolo 1227 del Codice Civile comma 1.

(Sentenza Cassazione civile, sezione III, 30 ottobre 2007, n. 22882)





Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 4 – 30 ottobre 2007, n. 22882 Presidente Vittoria – Relatore Massera Pm Schiavon – difforme – Ricorrente M. – Controricorrente Assitalia – Le Assicurazioni D'Italia Spa

Svolgimento del processo

La domanda proposta da Maria M., finalizzata ad ottenere la condanna del Condominio di ... omissis ... in Roma e della Cooperativa edilizia "C. C.", in liquidazione, al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta sulla scala esterna che immetteva nell'androne dello stabile condominiale, dapprima accolta dal Tribunale di Roma, veniva poi totalmente rigettata dalla Corte d'Appello (sentenza in data 5 maggio - 26 luglio 2005), in accoglimento del gravame proposto dalla Assitalia S.p.A., evocata in giudizio dal Condominio allo scopo di esserne manlevato.

Il ricorso per cassazione della M. e' articolato in due motivi, mediante i quali denuncia, rispettivamente, errata applicazione dell'articolo 2043 del Codice Civile, anziche' dell'articolo 2051 del Codice Civile e vizio di motivazione in tema di prova del caso fortuito.

Il Condominio ha proposto ricorso incidentale lamentando la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Assitalia.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Il ricorso principale della M. e' fondato e meritevole di accoglimento.

La Corte territoriale, dopo aver correttamente delineato i principi giuridici che disciplinano la responsabilita' per danni cagionati da cosa in custodia (articolo 2051 del Codice Civile), ha attribuito l'evento a fatto esclusivo della stessa danneggiata, la cui condotta ha ritenuto imprudente. Il ragionamento logico - giuridico della Corte territoriale non puo' essere condiviso poiche' essa, contraddicendo gli stessi principi giuridici che pure aveva affermati, ha incentrato la propria attenzione unicamente sul comportamento della M., senza verificare se il custode avesse fornito la necessaria prova liberatoria e, quindi, ha sostanzialmente applicato l'articolo 2043 del Codice Civile.

Censurabili sul piano logico sono anche le considerazione della sentenza impugnata dettate dalla conoscenza da parte della ricorrente dello stato dei luoghi. La M. e' inciampata sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le ante del cancello erano aperte poiche' era in corso un trasloco. La Corte territoriale ha riferito che l'anta sinistra del cancello era normalmente chiusa (e il paletto inserito nel gancio) e ha fatto leva sulle circostanze che la M. abitasse da oltre 30 anni nell'edificio, fosse proprietaria di un appartamento e, quindi, comproprietaria degli spazi condominiali comuni, e che certamente altre volte in passato il cancello fosse stato aperto. Ma proprio la considerazione che per tanti anni la M. avesse sceso le scale trovando pressoche' costantemente chiusa l'anta del cancello avrebbe dovuto sollecitare il giudice di appello a valutare il comportamento della ricorrente sotto i profili dell'affidamento in ordine alla situazione di fatto e circa la normalita' e abitualita' dei propri comportamenti (e' nozione di comune esperienza che le scale della propria abitazione si discendono senza prestare particolare attenzione ai singoli gradini proprio perche' si tratta di un movimento normale, abituale, quindi eseguito in modo "automatico").

Ne consegue che, premesso che il trasloco in atto non esclude la qualita' di custode del Condominio, il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della medesima Corte territoriale, dovra' compiere una nuova valutazione delle risultanze processuali per verificare se il Condominio abbia fornito la necessaria prova liberatoria, tenendo presente che il comportamento della M. potra' essere eventualmente valutato anche ai fini dell'articolo 1227 del Codice Civile, comma 1. L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale, in quanto l'eventuale soccombenza nei confronti del chiamato in garanzia riguarda la parte le cui tesi ne abbiano determinato la chiamata. Il Giudice di rinvio, oltre a liquidare le spese del giudizio di cassazione, considerera' anche che l'Assitalia non aveva chiesto la condanna del Condominio alla rifusione delle spese del giudizio di appello e che il secondo aveva aderito all'impugnazione della prima.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

24/11/2007
Copyright © 2000-2008 Parlandosparlando