CONDOMINIO - NOTIFICA DI UN ATTO INDIRIZZATO AL CONDOMINIO.
Qualora la notifica di un atto indirizzato al condominio non avvenga nelle mani dell'amministratore, puo' essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto nel caso che in esso si trovino locali destinati allo alla gestione ed allo svolgimento delle cose e dei servizi comuni, - come la portineria - idonei, come tali, a configurare un
ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere compiuta presso il domicilio privato di quest'ultimo.
(
Sentenza Cassazione civile, sezione II, 16 maggio 2007, n. 11303)
[Fonte:
Condominioweb]