L'albergo

Purtroppo puo' capitare che in un viaggio si possano avere problemi con l'albergo, o per qualche disservizio o addirittura per la perdita della prenotazione; vediamo cosa si puo' fare.

Per prima cosa bisogna vedere come si e' prenotato l'albergo, cioe' se si e' effettuata personalmente o con il tramite di una agenzia di viaggi.
Nel caso che la prenotazione sia stata effettuata tramite un'agenzia di viaggi o durante un "viaggio a pacchetto" organizzato da un tour operator, qualsiasi lamentela, contestazione e richiesta di risarcimento dovra' essere rivolta all'agenzia o al tour operator, diretti responsabili dei danni che si e' subiti ....... caso che non tratteremo in questa pagina.
se invece si e' effettuata personalmente la prenotazione vediamo i vari scenari che si possono verificare.


Definizione

Per contratto d'albergo si intende la fornitura di alloggio da parte dell'albergatore al cliente, cui si aggiungono varie prestazioni accessorie (servizi, ristorazione, pulizia, etc. ....), come anche confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 707/02.


La disdetta

Qualora si decidesse di dare disdetta della prenotazione, l'albergatore, oltre a trattenere la caparra che eventualmente si fosse versata, puo' chiedere il risarcimento dei danni che provera' di aver subito (come, per esempio, quelli subiti per non aver potuto affittare la nostra camera).


La camera non va

Se la camera non corrisponde a quella prenotata, o non si puo' usufruire dei servizi che sono stati pagati, occorre innanzitutto far notare al personale dell'albergo i disservizi riscontrati, affinche' ne possa essere messo rimedio.
Se cio' non accade, allora e' necessario raccogliere il maggior numero possibile di prove (fotografie, testimonianze, scontrini, riprese con videocamere, etc. ...) per documentare le lamentele, e potete chiedere all'albergatore:
1) il rimborso della differenza tra quanto pagato e quello che sarebbe stato il prezzo tenuto conto dei disservizi o dei servizi non fruiti (per stimare il valore e' possibile, ad esempio, confrontare i prezzi di servizi analoghi presso altri alberghi, a parita' di categoria, periodo, e localita');
2) il risarcimento di eventuali danni che si sono subiti.

Se l'albergatore non vuole rimborsare i disagi subiti, oppure offre una cifra irrisoria, occorrera' formulare per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la contestazione per mancata fruizione dei servizi contrattualmente previsti e richiesta di risarcimento danni.
Se non si riesce comunque ad aver soddisfazione, si puo' citare in giudizio l'albergatore davanti al Giudice di Pace (se ne ricorrono le competenze).


La camera e' occupata

A causa di un albergatore poco corretto che, nel timore che qualche disdetta dell'ultimo momento gli possa lasciasse libera una camera, accetti piu' prenotazioni di quanti fossero i posti disponibili in hotel (il cosi' detto "overbooking"), oppure a causa di un albergatore distratto che si e' persa la nostra prenotazione, puo' purtroppo capitare che la camera che si era prenotata risulti essere occupata e che l'albergatore non abbia altre stanze libere da poterci dare: che fare?
Per prima cosa l'albergatore deve trovarci una nuova sistemazione dello stesso livello presso un altro albergo. Poi se abbiamo versato una caparra deve rimborsarci il doppio di quanto versato, piu' il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza di questa situazione.

Bisogna sempre rammentarsi che tutte le nostra pretese di danni e risarcimenti vanno SEMPRE provate, quindi occorrera' conservare e possedere il maggior numero possibile di prove scritte, quale ad esempio la ricevuta della prenotazione, le ricevute dell'altro albergo dove si e' dovuti soggiornare, le eventuali ricevute di spese aggiuntive che si sono dovute sostenere, etc. ....).


Il furto in camera

La responsabilita' dell'albergatore sussiste sia per gli oggetti dati in custodia sia per quelli non consegnati; gli articoli 1783-1786 del Codice Civile prevedono difatti la responsabilita' dell'albergatore per tutte le cose che il cliente porti in albergo, in camera o in altri locali (ad esempio, in garage, in piscina, in giardino, etc. ...).
Quindi non sono validi eventuali cartelli o avvisi che tendino di ridurre o addirittura escludere tale responsabilita'.

Diversa pero' e' la responsabilita':

si ha diritto di richiedere il risarcimento dell'intero valore del bene quando:
A) le cose erano consegnate in custodia all'albergatore;
oppure
B) il furto o il deterioramento sono avvenuti per colpa dell'albergatore o per colpa di persone delle quali egli e' responsabile (dipendenti, famigliari, etc. ...);
oppure
C) si tratti di beni che l'albergatore si sia rifiutato di ricevere in custodia, benche' avesse l'obbligo di accettarli (per esempio, denaro contante, traveller's cheques, oggetti di valore, assegni, carte di credito, etc. ....). Attenzione pero' che l'albergatore e' nel suo pieno diritto di potersi rifiutare di custodire oggetti che risultino ingombranti, o pericolosi, o di valore eccessivo rispetto al livello dell'albergo.

si ha il diritto di richiedere il risarcimento fino a un massimo di 100 volte il costo giornaliero dell'alloggio, per tutte le cose danneggiate o sottratte che non sono state consegnate in custodia all'albergatore. Il valore dei beni rubati sara' quello stimato nella denuncia fatta ai Carabiniero o alla Polizia.

non si ha diritto a nessun risarcimento se il furto o il danneggiamento e' attribuibile a noi, oppure la denuncia dell'accaduto e' stata fatta con un ritardo ingiustificato (per esempio dopo piu' di una settimana); spetta comunque all'albergatore dimostrare la nostra responsabilita'.



Come comportarsi in caso di furto:
1) per prima cosa comunicarlo subito all'albergatore e presentare denuncia alla Polizia o ai Carabinieri;
2) poi inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta di risarcimento all'albergatore (vedere fac-simile per la richiesta di risarcimento danni per furto).

Ultimo aggiornamento: 07/02/2003
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