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Condominio: tutela acquirente immobile. Sentenza Corte di Cassazione n. 4786/2007 del 28 febbraio 2007

ACQUISTO DI IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO - TUTELA DELL'ACQUIRENTE

Con la sentenza n. 4786 del 2007 la sezione seconda civile della Corte di legittimita' torna a specificare che, in caso di vendita di immobile parzialmente abusivo, non si applica la generale azione di garanzia per vizi, ma trova modo di operare la disciplina specifica prevista dall'articolo 1489 del Codice Civile.

In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformita' della licenza edilizia, non e' ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformita' non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresi' persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilita' dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, non e' possibile riconoscere all'acquirente la facolta' di chiedere la riduzione del prezzo.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 28 febbraio 2007, n. 4786)

30/10/2007
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