Condominio: distacco riscaldamento centralizzato e obbligo pagamento spese conservazione. Sentenza Corte di Cassazione n. 7708/2007 del 29 marzo 2007
OBBLIGO PAGAMENTO SPESE DI CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ANCHE PER IL CONDOMINO CHE HA OTTENUTO IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALE.
Il condomino e' sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unita' immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano ne' un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.
Di conseguenza, e' legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall'impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l'impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprieta' comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unita' immobiliare.
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 29 marzo 2007, n. 7708)
30/10/2007
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