CONDOMINIO – ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO – SOPRAELEVAZIONE – INDENNITA'
L'indennita' di sopraelevazione, di cui all'
articolo 1127 del Codice Civile, e' dovuta, quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre l'ultimo piano, indipendentemente dall'entita' dell'innalzamento stesso. Quel che conta e' che vi sia stato un aumento della superficie e della volumetria, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato.
Il legislatore, nel riconoscere il diritto di sopraelevazione al condomino proprietario esclusivo dell'ultimo piano o del lastrico solare, con cio' attribuendogli la possibilita' di far sorgere nuove costruzioni ciascuna delle quali oggetto d'autonomo dominio esclusivo, ha anche posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere agli altri condomini un'indennita'.
Cio' sulla considerazione, come hanno evidenziato dottrina e giurisprudenza prevalenti (da ultimo, nelle motivazioni, con richiami, di Cass. 16.6.05 n. 12880 e 21.5.03 n. 7956), della necessita' d'una misura compensativa della riduzione del valore delle quote di pertinenza degli altri condomini sulla comproprieta' del suolo comune conseguente alla sopraele'vazione realizzata dall'un d'essi e dall'acquisto da parte di questi della proprieta' relativa;
avendo, infatti, ciascun condomino, ex
articolo 1118 del Codice Civile, un diritto di comproprieta', proporzionato al valore del piano o porzione di piano in proprieta' esclusiva, sulle cose comuni elencate nell'
articolo 1117 del Codice Civile e, quindi, anche sull'area sulla quale sorge l'edificio, la realizzazione di nuovi piani determina automaticamente una modifica degli elementi che concorrono a formare la proporzione, in quanto il proprietario dell'ultimo piano, costruendo nuovi piani o nuove fabbriche, aumenta la propria quota nella comunione, tra le altre cose comuni, anche sull'area medesima e questo aumento, naturalmente, rimanendo fisso il parametro di base, ha luogo con una proporzionale riduzione delle quote degli altri partecipanti alla comunione.
(
Sentenza Cassazione civile, sezioni unite, 30 luglio 2007, n. 16794)