LAVORO E SVOLGIMENTO MANSIONI SUPERIORI. DIRITTO DI PROMOZIONE ANCHE IN MANCANZA DEL TITOLO DI STUDIO SALVO SIA UN REQUISITO RICHIESTO DA NORME INDEROGABILI.
Lo svolgimento delle mansioni superiori da' diritto alla promozione anche in mancanza del titolo di studio previsto dal contratto collettivo per la qualifica piu' elevata – In base all'
articolo 2103 del Codice Civile – assazione Sezione Lavoro, Pres. Sciarelli, Rel. De Matteis
La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto dal contratto collettivo per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilita' della medesima ai sensi del primo comma dell'
articolo 2103 del Codice Civile, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto.
Tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attivita'.
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Sentenza Cassazione Lavoro, 23 agosto 2007, n. 17940)