CONDOMINIO PARTI COMUNI - PRESUNZIONE LEGALE DI CONDOMINIALITA' - ONERE PROVA DI CHI RIVENDICHI LA PROPRIETA' ESCLUSIVA - ELENCAZIONE NON TASSATIVA ARTICOLO 1117 CODICE CIVILE
La presunzione legale di condominialita' stabilita per i beni elencati nell'
articolo 1117 del Codice Civile, la cui elencazione non e' tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprieta' esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto; a tal fine, e' necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne' l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprieta' esclusiva di un singolo condomino.
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Sentenza Cassazione civile, sezione II, 18 aprile 2002, n. 5633)