Condominio: distacco riscaldamento centralizzato. Sentenza Corte di Cassazione n. 10560/2001 del 02 agosto 2001
CONDOMINIO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - DISTACCO E SPESE CONDOMINIALI - PARTI COMUNI
Le obbligazioni a carico del condomino connesse alla proprieta' comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento vengono meno nella ipotesi in cui costui sia stato escluso dal relativo servizio per distacco della diramazione ai locali di sua esclusiva proprieta', disposto dallo stesso condominio allo scopo di procedere alle necessarie riparazioni, e, per il protrarsi di tale distacco a causa della inerzia del condominio medesimo, non ha rilevanza in contrario la decisione presa in conseguenza di cio' dal condomino di attivare un impianto autonomo di riscaldamento.
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 02 agosto 2001, n. 10560)
30/08/2007
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