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Condominio: distacco e spese riscaldamento centralizzato. Sentenza Corte di Cassazione n. 3600/1994 del 16 aprile 1994

CONDOMINIO - RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI - RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - RINUNCIA SERVIZIO - IMPOSSIBILITA' DI SOTTRARSI ALLE SPESE RINUNCIANDO AL SERVIZIO SE CIO' HA EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER GLI ALTRI CONDOMINI

In tema di ripartizione delle spese condominiali attinenti al servizio centralizzato di riscaldamento di un edificio adibito ad uso abitativo, che costituito da due appartamenti sia in comunione pro indiviso tra due comproprietari, trova applicazione la disciplina dettata per la comunione dall'articolo 1104 del Codice Civile, con la conseguenza che ogni comproprietario e' obbligato a sostenere le spese stesse in proporzione al valore della sua quota, indipendentemente dal concreto vantaggio che tragga dal detto servizio e senza possibilita' di sottrarsi a quest'obbligo rinunciando al servizio medesimo, ove tale rinuncia possa produrre effetti pregiudizievoli per l'altro comproprietario.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 16 aprile 1994, n. 3600)

30/08/2007
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