CONDOMINIO PARTI COMUNI - RISCALDAMENTO - IMPIANTO CENTRALIZZATO - INSUFFICIENZA DEL SERVIZIO - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DEL CONDOMINO ALLE SPESE
L'obbligo del condominio di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprieta' delle parti comuni dell'edificio (primo comma,
articolo 1123 del Codice Civile); con la conseguenza che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non puo' giustificare un esonero dal contributo, neanche per sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non e' titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica (ossia caratterizzato da un legame di reciprocita' delle rispettive prestazioni) e, quindi non puo' sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.
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Sentenza Cassazione civile, sezioni unite, 26 novembre 1996, n. 10492)
Testo integrale della sentenza n. 10492/1966 della Cassazione