TRASFORMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO IN AUTONOMO - CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI IN QUANTO NON SI TRATTA DI UNA SEMPLICE MODIFICA MA DI UNA RADICALE ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE
In tema di condominio di edifici, la delibera dell'assemblea di eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi di riscaldamento richiede il consenso unanime dei condomini, senza che sia sufficiente la maggioranza di cui al secondo e quarto comma dell'
articolo 1136 del Codice Civile, ne' quella di cui al quinto comma dello stesso articolo, configurando non una semplice modifica, ma una radicale alterazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unita' immobiliari gia' allacciate o suscettibile di allacciamento, che urta contro il limite invalicabile di cui al secondo comma dell'
articolo 1120 del Codice Civile, che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente.
In tale ipotesi non puo' trovare applicazione l'articolo 5, quarto comma, della
L. 29 maggio 1982, n. 308 il quale dispone che,
in caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali, atteso che presuppone l'attuazione di un migliore uso o di un maggiore rendimento della cosa comune, ma non il suo mutamento ex art. 1120, secondo comma, c.c. e tantomeno la sua soppressione.
(
Sentenza Cassazione civile, sezione II, 10 giugno 1991, n. 6565)