Il singolo condomino ha la possibilita' di chiedere di essere estromesso dalla lite instaurata o subita dal condominio al fine di evitare gli esiti pregiudizievoli del giudizio e di pagare le spese legali in caso di soccombenza.
Il dissenso non puo' essere manifestato per le liti che rientrando nella gestione ordinaria dell'amministratore e quindi oggetto del suo mandato, ma solo per la gestione straordinaria proposta all'assemblea di condominio.
La legge prevede infatti espressamente che qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con comunicazione inviata all'amministratore, puo' separare la propria responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso in cui il condominio perda la causa.
La comunicazione di dissenso deve essere notificata a pena di decadenza entro
30 giorni da quello in cui e' stata assunta la decisione da parte dell'assemblea condominiale, qualora il condomino vi abbia partecipato.
Viceversa, per il condomino assente il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui ha ricevuto il verbale oppure abbia avuto in altro modo notizia della lite iniziata o subita dal condominio.
La comunicazione di dissenso deve avvenire in un modo che il condomino sia poi in grado di dimostrare che la propria dichiarazione di dissenso sia giunta a conoscenza dell'amministratore nei termini previsti.
Quindi e' idonea una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Non e' sufficiente, quindi, esprimere in assemblea il proprio voto contrario alla delibera, essendo necessario per la legge un atto distinto.
Diverso e' pero' il caso in cui la dichiarazione di dissenso sia resa dal condomino in assemblea, ma immediatamente dopo l'approvazione della delibera, alla presenza dell'amministratore e prima che siano portati a termine i lavori assembleari.
Simile immediata dichiarazione e' altresi' benefica per il condominio stesso in quanto permette di informare rapidamente l'amministrazione circa la propria scelta di dissociazione, mettendo sin da subito gli altri partecipanti al condominio, nonche' l'amministratore stesso, nella condizione di meglio ponderare la decisione assunta dall'assemblea ed eventualmente di rivederla in considerazione dei maggiori oneri economici da cio' derivanti a loro carico.
Il dissensiente, in caso di esito sfavorevole della lite, non e' tenuto al pagamento delle spese processuali dovute alla controparte.
Il dissensiente ha diritto di rivalsa verso gli altri condomini per quanto eventualmente abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, qualora questa, proprio in virtu' del principio di solidarieta' che vige tra i condomini per i debiti del condominio, si sia a lui rivolta per ottenere il saldo del proprio credito.
Se, invece, l'esito della lite e' stato favorevole, il condomino dissensiente che ne abbia tratto vantaggio e' comunque tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Si puo' ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove e' sito il condominio per:
• le questioni di valore a lui competente;
• le questioni relative alla misura dei servizi condominiali, quelle cioe' che si riferiscono alla riduzione o limitazione quantitativa dei diritti dei singoli condomini oppure all'estensione del diritto d'uso dei condomini riguardo i servizi comuni;
• le questioni relative alle modalita' d'uso dei servizi comuni, vale a dire quelle in cui e' in discussione il modo piu' conveniente e opportuno di esercizio della facolta' di uso di tali servizi, nel rispetto della parita' di godimento spettante a ciascun condomino;
• per l'impugnazione di delibere di condominio che rientrino nel valore di competenza del Giudice di Pace;
• le questioni che sorgono tra proprietari o inquilini di appartamenti per le immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori e scuotimenti o propagazioni similari che superino la normale tollerabilita'; gli immobili devono anche essere di fatto adibiti ad uso di abitazione.
Si puo' ricorrere al Tribunale competente:
• per tutte le controversie sorte tra il singolo condomino e condominio o tra condominio e terzi;
• per tutte quelle che non puo' (o non si vuole) giudicare il Giudice di Pace;
• per le controversie che mettono in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune che superino il valore di competenza del Giudice di Pace;
• per l'impugnazione di delibere di condominio che superino il valore di competenza del Giudice di Pace.