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Condominio: spese manutenzione riscaldamento e distacco. Sentenza Corte di Cassazione n. 6158/2006 del 20 marzo 2006

DELIBERA ASSEMBLEARE E SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMPINATO DI RISCALDAMENTO ANCHE PER LE UNITA' IMMOBILIARI CHE NON USUFRUISCONO DEL RELATIVO SERVIZIO

E' legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'articolo 1123 del Codice Civile, che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unita' immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga e' consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 20 marzo 2006, n. 6158)

14/08/2007
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