ParlandoSparlando


Collegamenti sponsorizzati:

 

Condominio: distacco riscaldamento condominiale. Sentenza Corte di Cassazione n. 7518/2006 del 30 marzo 2006

DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

Il condomino puo' rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unita' immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessita' di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, e' tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco e' nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 30 marzo 2006, n. 7518)

14/08/2007
Copyright © 2000-2008 Parlandosparlando