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Condominio: distacco riscaldamento centralizzato. Sentenza Corte di Cassazione n. 5974/2004 del 25 marzo 2004

DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - SPESE DI MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE

Il condomino puo' legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unita' immobiliare dall'impianto comune, senza necessita' di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano ne' un aggravio di spese per coloro che continuano a usufruire del riscaldamento centralizzato, ne' uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli e' obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, mentre e' esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 25 marzo 2004, n. 5974)

14/08/2007
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