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Autocertificazione

Definizione

Per autocertificazione si intende una dichiarazione (fatta nei modi che di seguito andremo a descrivere) che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualita' personali che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i consessionari e i gestori di pubblici servizi.
Questa e' regolamentata dal D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000 (pdf).



A CHI E COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE

A Chi si puo' autocertificare:

Pubblica Amministrazione

Concessionari e gestori servizi pubblici (quindi le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc., nonche' le aziende municipalizzate, l'ENEL, le Poste (ad eccezione del Banco Posta), la RAI, le Ferrovie dello Stato, La Telecom, Le Autostrade ecc.

Soggetti Privati (a discrezione di quest'ultimi).

Nota: I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.



Cosa si puo' autocertificare:

- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti civili e politici
- Stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero)
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente, del discendente
- Iscrizioni in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- Appartenenza a ordini professionali
- Titolo di studio ed esami sostenuti
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualita' di pensionato e categoria di pensione
- Qualita' di studente
- Qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore, e simili
- Iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Qualita' di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
- Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, tutti gli stati, le qualita' personali, e i fatti, non compresi nel precedente elenco, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

Nota: la richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio. Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari per trovarli (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino deve indicare l'Istituto e l'anno in cui si e' diplomato).



LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO GLI ATTI NOTORI

Si possono dichiarare stati, fatti e qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell' elenco "cosa si puo' certificare" sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (art. 4 Legge 15/68, e art. 2 comma 1 Legge 403/98).



COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE

Certificati medici
Certificati sanitari

Certificati veterinari
Certificati di origine
Certificati di conformita' all'Ue
Marchi
Brevetti (art. 10 comma 1, D.P.R. 403/98)
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per la pratica di attivita' sportive non agonistiche sono sostituiti da un unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validita' di un intero anno scolastico (art. 10 comma 2, D.P.R. 403/98) .




FIRMA AUTENTICATA ......... COME E QUANDO

L'autenticazione dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', s'intende soddisfatta nei seguenti modi:

tramite la sottoscrizione in presenza dell'impiegato addetto;
tramite la procedura semplificata allegando fotocopia non autenticata del documento di identita' del sottoscrittore.
Le autocertificazioni relative ai certificati dell' elenco "cosa si puo' certificare" possono essere rese in carta semplice e senza necessita' di autenticazione della firma.

E' necessaria l'autentificazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza, l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati alla pubblica amministrazione ed ai concessionari o gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (pensioni o contributi).


MODALITA' DI CONSEGNA

Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai concessionari e gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando fotocopia di un documento d'identita' e per e-mail identificandosi con la carta d'identita' elettronica.



VALIDITA' TEMPORALE

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' per i casi indicati dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/98 hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art. 6 comma 1, D.P.R. 403/98).

A tal proposito rammentiamo che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata, mentre le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data del rilascio (art. 2 comma 3, Legge 127/97).



FAC-SIMILI

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di autocertificazioni.

Si puo' autocertificare singolarmente una condizione (esempio di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e di "dichiarazione sostitutiva relativa a posizioni fiscali"), oppure piu' condizioni contemporaneamente (esempio di "dichiarazione sostitutiva per qualita' personali").



Approfondimenti


Comuni (www.comuni.it)

Dipartimento della Funzione Pubblica (www.funzionepubblica.it)

15/03/2006
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