ParlandoSparlando


Collegamenti sponsorizzati:

 

Lavoro: assenza per cure non autorizzata e licenziamento. Sentenza Corte di Cassazione n. 8402/2007 del 4 aprile 2007

L'ASSENZA DAL LAVORO PER CURE NON AUTORIZZATE IN ASSENZA DI UN SERIO NOCUMENTO PATRIMONIALE E ACCERTATA LA PRESENZA DELLA LAMENTATA INFERMITA', PUR COSTITUENDO ILLECITO, NON PUO' PORTARE AL LICENZIAMENTO IN QUANTO LA SANZIONE E' SPROPORZIONATA ALL'ILLECITO

E' il caso di un dipendente di una Banca che chiedeva un permesso di assenza dal lavoro al fine di poter effettuare cure termali per la cura di una forma di artrite di cui soffriva.
La Banca negava il permesso ritenendo insufficiente la certificazione medica relativa all'asserito bisogno di cure termali.
Il dipendente, incurante del diniego, si recava ugualmente a sottoporsi alle cure che riteneva necessarie per la propria salute.
La Banca procedeva a infliggere al lavoratore la sanzione disciplinare del licenziamento.

Contro la decisione del giudice di primo grado di accogliere la domanda proposta dal lavoratore in ordine alla illegittimita' del licenziamento disciplinare, nonche' alla reintegrazione ed al risarcimento del danno, la Banca ha impugnato in appello la suddetta decisione perche' con il suo comportamento il lavoratore aveva leso quel rapporto fiduciario che deve intercorrere tra datore e prestatore di lavoro.
La Corte di Appello, sebbene non avesse escluso l'illecito comportamento del lavoratore, aveva comunque evidenziato come la massima sanzione disciplinare fosse sproporzionata rispetto all'azione del dipendente.

La Suprema Corte di Cassazione nel pronunciarsi ha confermato quanto evidenziato nella sentenza della Corte di Appello, ribadendo che, pur sussistendo un illecito, si dovesse valutare la proporzione della sanzione e che tale proporzione non sussisteva sia per l'assenza di serio nocumento patrimoniale sia per l'accertata presenza della lamentata infermita', tale da escludere slealta' o scorrettezza del dipendente. Pertanto, anche se il fatto e' degno di sanzione disciplinare, il licenziamento e' illegittimo, in quanto sanzione non proporzionata all'illecito.

(Corte di Cassazione sentenza n. 8402/2007 del 4 aprile 2007)



Corte di Cassazione – Sentenza n. 8402/2007


Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6 marzo - 4 aprile 2007, n. 8402 Presidente Sciarelli – Relatore Roselli Ricorrente Capitalia Spa – Controricorrente R.

Ritenuto

che con sentenza del 15 dicembre 2004 la Corte d'appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia cassatoria di questa Corte 4036/03, rigettava l'appello proposto dalle ss.pp.aa. Banca di Roma e Capitalia contro la decisione, emessa dal Pretore di Napoli, di accoglimento della domanda proposta da Vincenzo R. e intesa alla dichiarazione di illegittimita' del licenziamento disciplinare intimatogli daIla datrice di lavoro Banca di Roma, nonche' alla reintegrazione ed al risarcimento del danno;

che la Corte di merito affermava di attenersi al principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimita', secondo cui, essendo stato intimato il licenziamento per assenza del R. dal lavoro per alcuni giorni, pur avendo la datrice negato il permesso, richiesto sulla base di insufficiente certificazione medica relativa all'asserito bisogno di cure termali, l'illecito doveva ritenersi sussistente e tuttavia ai giudici di merito toccava di valutare la proporzione della sanzione; che tale proporzione non sussisteva sia per l'assenza di serio nocumento patrimoniale sia per l'accertata presenza della lamentata infermita', tale da escludere slealta' o scorrettezza del prestatore di lavoro; che contro questa sentenza ricorrono per cassazione, con atti di contenuto pressoche' identico ma separati e percio' recanti diversi numeri di ruolo (7833 e 7834 del 2004), la Spa Capitalia e la Spa Banca di Roma mentre il R. resiste con controricorso; che il Pm ha chiesto il rigetto di' entrambi i ricorsi; che la Spa Capitalia ed il R. hanno presentato memorie ed i loro difensori sono stati sentiti in camera di consiglio;

Considerato

che i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 Cpc;

che col secondo motivo, logicamente preliminare, la Spa Capitalia lamenta la violazione degli articoli 112 e 277 Cpc, per avere la Corte d'appello omesso di estrometterla dal giudizio;

che la medesima censura e' formulata col secondo motivo del ricorso della Spa Banca di Roma;

che i due motivi, da esaminare insieme perche' connessi, sono inammissibili per difetto di interesse: infatti la societa' Capitalia e' intervenuta volontariamente nel giudizio d'appello dicendosi avente causa della societa' Banca di Roma (cio' risulta sia dall'epigrafe sia dalla parte narrativa dell'attuale ricorso) ne' spiega ora la ragione della sua sopravvenuta volonta' di essere estromessa; le ragioni dell'estromissione non vengono illustrate neppure dalla Banca di Roma, la quale si limita ad aggiungere che le altre parti vi consentono "implicitamente" senza peraltro indicare i comportamenti concludenti delle medesime nel senso del consenso implicito;

che il primo motivo, comune ai due ricorsi, prospetta vizi di motivazione circa la proporzione della sanzione espulsiva, inflitta per assenza non autorizzata, giustificata con una modesta malattia quale la periartrite, e tale quindi da concretare una condotta non collaborativa, ostruzionistica e cosi' lesiva del necessario legame fiduciario intercorrente tra datore e prestatore gravita', ne' e' infirmata da alcun errore di diritto o vizio di motivazione la sentenza di merito che esclude la gravita' di un'assenza dal lavoro non autorizzata ma oggettivamente giustificata da un documentato bisogno di cure contro l'artrite;

che la Corte di merito ha esattamente definito il fatto come degno di sanzione disciplinare, tuttavia ritenendo eccessiva la medesima (cosi' ripetendo il giudizio degli altri giudizi d'appello resi necessari da piu' di una cassazione con rinvio);

che, rigettando i ricorsi, le spese processuali possono essere compensate a causa della difficolta' interpretativa posta dalla clausola generale di giustificato motivo di licenziamento.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

02/08/2007
Copyright © 2000-2009 Parlandosparlando