Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur
In diritto, la locuzione latina dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur indica il principio secondo il quale nel computo dei termini a giorni, il giorno iniziale (cosiddetto dies a quo) non si computa, mentre va computato il giorno finale (cosiddetto dies ad quem).
Per esempio, un termine di 7 giorni che decorre dall'11 Settembre scadra' il 18 Settembre e non il 17 come accadrebbe se si dovesse computare anche il giorno iniziale dal quale il termine comincia a decorrere.
Il codice civile italiano ha accolto tale principio all'articolo 2963, che recita cosi':
COMPUTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
1. I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
3. Se il termine scade in giorno festivo, e` prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
Si tenga presente che, qualsiasi notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione (compreso quello per presentare un eventuale ricorso) decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto (comma aggiunto all'articolo 60 del Dpr 600/73, dall'articolo 37 comma 27 lettera f del D.L. 223 del 4 luglio 2006).
18/07/2007
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