I negativi del servizio fotografico

Salvo accordi presi con il fotografo (meglio con un contratto col fotografo per iscritto), come previsto all'art. 88 della legge nr. 633 del 22/04/1941 sul diritto d'autore, questi ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia e dei diritti d'autore sull'opera riprodotta.

Per quanto riguarda i ritratti eseguiti su commissione (art. 98 della predetta legge), salvo accordo contrario, la persona fotografata puo' pubblicare, riprodurre o far riprodurre le immagini anche senza il consenso del fotografo, pagando pero' un equo corrispettivo.

La Corte di Cassazione ha sottolineato come, in mancanza di un diverso accordo, deve ritenersi che il fotografo conservi la proprieta' del negativo e non e' tenuto a consegnarlo al committente.
Anche per quanto concerne il diritto alla riservatezza, il Garante della Privacy ha confermato che la legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d'autore, non essendo quindi opponibile la riservatezza sul diritto d'autore.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2003
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