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La garanzia

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell' 8 marzo 2002 (supplemento ordinario n. 40), ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva CE n.44/99, riguardante taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, dettando, con gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies, nuove regole sul regime delle garanzie riguardanti la vendita di beni di consumo ed altri contratti equiparati conclusi con i consumatori.

PRIMA del Decreto Legislativo n. 24 del 02/02/2002
Prima dell'attuazione della direttiva nel nostro ordinamento, le garanzie erano disciplinate dall'art. 1490 (sulla garanzia per vizi, dovuta per legge dal venditore) e dall'art. 1512 (sulla garanzia di buon funzionamento, non obbligatoria ma di natura volontaria) del Codice Civile.

DOPO il Decreto Legislativo n. 24 del 02/02/2002
A partire dal 23 marzo 2002, con l'applicazione del Decreto Lgs. n. 24 del 02/02/2002, avremo quindi un comportamento diverso per quanto concerne la garanzia:

- per i beni di consumo acquistati da un consumatore, si applicheranno gli artt. 1519 bis - 1519 nonies, che prevedono nuove norme sulla responsabilita' del venditore (quella che con la vecchia disciplina avremmo chiamato garanzia legale per i difetti dei prodotti venduti), e sulla garanzia convenzionale (facoltativamente offerta dal produttore o dal venditore stesso);

- per tutte le fattispecie non riconducibili alla nuova norma (es. per la vendita tra privati, vendita tra imprese, etc. ..........), continueranno ad applicarsi l'art. 1490 (sulla garanzia legale) e l'art. 1512 (sulla garanzia convenzionale di buon funzionamento).



SFERA DI APPLICAZIONE

Come accennato nella premessa, le disposizioni del Decreto Lgs. n. 24 del 2002 si applicano ai contratti di vendita di beni di consumo ed altri contratti equiparati conclusi con i consumatori riguardanti beni consegnati a partire dal 23 marzo 2002 (data di entrata in vigore del decreto).

Dalla definizione si rilevano gli elementi essenziali che caratterizzano l'ambito d'applicazione della legge, e cioe' il tipo di contratto, l'oggetto, ed i soggetti, dove la difformita' di anche uno solo degli elementi dalle fattispecie di seguito esaminate nel dettaglio, porta alla NON applicabilita' del decreto legislativo.

Quindi occorre che:

Il contratto
sia un contratto di vendita o equiparato (si ritengono contratti equiparati: la permuta, la somministrazione, l'appalto, il contratto d'opera e a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre).

Sono esclusi
i contratti di compravendita immobiliare;
i contratti di fornitura di utilities (acqua, energia elettrica e gas);
le vendite forzate nell'ambito di procedure esecutive, fallimentari, cautelari o comunque disposte dall'autorita' giudiziaria;
i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi.

L'oggetto
sia un bene di consumo (per bene di consumo si deve intendere qualsiasi bene mobile, anche da assemblare).

Saranno quindi beni di consumo tutti i beni mobili:

materiali o immateriali;
finiti o da assemblare;
nuovi od usati (per i beni usati le disposizioni del decreto si applicano soltanto per i difetti che non derivino dall'uso normale della cosa e tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo).


NON possono invece essere considerati beni di consumo:

gli immobili;
l'acqua ed il gas non confezionati per la vendita;
i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dall'autorita' giudiziaria, anche mediante delega ai notai.

I soggetti
siano un consumatore ed un venditore.

Si definisce consumatore: qualsiasi persona fisica che ...... agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.




Quindi i requisiti fondamentali per essere definiti consumatori sono due, e cioe' essere persone fisiche e concludere il contratto per soddisfare esigenze diverse da quelle dell'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

NON possono essere considerati consumatori quindi, le persone giuridiche, gli enti diversi dalle persone fisiche con finalita' non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati, scuola ed universita'), i professionisti o gli imprenditori che concludono un contratto per finalita' professionali o imprenditoriali.

Si definisce venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita e gli altri contratti equiparati.

E' percio' irrilevante che si tratti di un singolo o di una societa', che l'ente sia pubblico o privato. E' sufficiente invece che il contratto concluso con il consumatore sia una manifestazione dell'attivita' imprenditoriale o professionale svolta.

Sono ESCLUSI:
i contratti tra consumatori (per esempio le vendite di "seconda mano" da privato a privato);
i contratti tra professionisti o tra aziende (per esempio le forniture di beni di consumo tra aziende).



PER COSA RICORRERVI

Il venditore risponde per "qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene".

La responsabilita' del venditore e' quindi limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall'acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio da parte del consumatore o di terzi.

Ma cosa si intende per difetto di conformita'?
Si parla di difetto di conformita' quando il prodotto non ha le qualita' o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; se non corrisponde alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicita'; se non e' idoneo all'uso voluto dal consumatore (uso specificato al venditore al momento dell'acquisto); in caso di imperfetta installazione.

Il bene quindi non e' conforme al contratto se:

1) non e' idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
2) non e' idoneo all'uso particolare reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto e da questi accettato, anche per fatti concludenti;
3) non e' conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le stesse qualita' del modello o campione presentato al consumatore;
4) non presenta le qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle "dichiarazioni pubbliche" fatte dal venditore, dal produttore o suo agente o rappresentante, in particolare sulla pubblicita' o sull'etichettatura.
5) abbia vizi o non possieda i requisiti concordati con il consumatore o quelli dichiarati dal venditore o dalla pubblicita';
6) l'imperfetta installazione, quando questa dipenda dalla carenza di istruzioni (se compiuta dal consumatore) o compiuta dal venditore (se compresa nel contratto).

Basta il realizzarsi di uno dei casi sopra descritti perche' il prodotto abbia dei difetti di conformita'.

ESCLUSIONE del difetto di conformita':
se il consumatore conosceva il difetto o non poteva ignorarlo usando l'ordinaria diligenza (per esempio si e' acquistato un capo di abbigliamento venduto come seconda scelta perche' difettato);

se il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore;

se il difetto e' stato causato da chi ha utilizzato l'oggetto;

se il venditore, relativamente alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore/agente/rappresentante, presenti nell'etichetta o nella pubblicita', non conosceva e non poteva conoscere la difformita'; oppure la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto; oppure la dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquistare il bene di consumo.



COSA SI PUO' CHIEDERE

In presenza di un difetto di conformita' il consumatore potra' domandare al venditore:

IN PRIMA BATTUTA

il consumatore potra' chiedere A PROPRIA SCELTA la riparazione o la sostituzione del bene, per ottenere il ripristino della conformita'.
La riparazione o la sostituzione SONO GRATUITE; sono a carico del venditore difatti le spese indispensabili per sanare il difetto di conformita', tra cui quelle di spedizione, di mano d'opera e dei materiali.

Limiti per la discrezionalita' del consumatore
La discrezionalita' del consumatore sulla scelta della soluzione da adottare (riparazione o sostituzione) ha come limite il caso in cui il rimedio domandato sia oggettivamente:

A) impossibile, come se si e' chiesta la sostituzione, ad esempio, di un bene infungibile (cioe' unico, come ad esempio un quadro particolare, un veicolo usato, etc..) oppure la riparazione, ad esempio, di un bene il cui difetto e' irreparabile;

B) comporti costi eccessivi a carico del venditore rispetto all'altro rimedio.
In pratica la soluzione scelta (la riparazione o la sostituzione) comporti delle spese irragionevoli rispetto alla soluzione alternativa possibile e praticabile. Il legislatore prescrive che tale valutazione vada compiuta tenendo conto del valore del bene in assenza del difetto, dell'entita' del difetto e dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Un esempio tipico e' il caso di un autoveicolo usato se il costo della riparazione domandata dal consumatore supera il valore del veicolo stesso.

Nei soli casi A) e B) il venditore PUO' RIFIUTARE la soluzione chiesta dal consumatore, che avra' comunque diritto a domandare il rimedio alternativo (ad esempio, se si e' chiesto la riparazione si potra' chiedere la sostituzione, e viceversa). Se anche questo rimedio alternativo risulti impossibile, il consumatore potra' chiedere la "riduzione del prezzo" o la "risoluzione del contratto".

Nota sulla sostituzione dei beni usati:
la Direttiva 44/99 prevede la generale non sostituibilita' dei beni usati;
generalmente la sostituzione dei beni usati non potra' essere richiesta in quanto non e' oggettivamente possibile;
le disposizioni degli artt. 1519 e ss del Codice Civile si applicano ai beni usati tenuto conto del "pregresso utilizzo" e limitatamente ai "difetti non derivanti dall'uso normale" del bene.

Obblighi del venditore
Il venditore deve attuare la soluzione (che sia la riparazione o la sostituzione) in un congruo termine e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
I concetti di "congruo termine" e di "notevoli inconvenienti" sono molto elastici. Le disposizioni legislative stabiliscono che questi debbano essere stabiliti in relazione alla natura del bene e allo scopo per cui e' stato acquistato.


SUCCESSIVAMENTE, in seconda battuta:

solo se:
A) la "riparazione" o la "sostituzione" sono impossibili o eccessivamente onerose,

oppure

B) il venditore non ha provveduto alla "riparazione" o alla "sostituzione" entro un termine congruo per il consumatore,

oppure

C) la "riparazione" o la "sostituzione" ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore,

allora

il consumatore potra' richiedere A PROPRIA SCELTA o una congrua "riduzione del prezzo" o la "risoluzione del contratto".

Limiti per la discrezionalita' del consumatore
La discrezionalita' del consumatore sulla scelta della soluzione da adottare (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ha come limite pero' la gravita' del difetto stesso, e cioe', se il difetto (per cui non e' stato possibile esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione) e' di lieve entita' (cioe' che non pregiudica assolutamente l'utilizzo del bene), potra' essere richiesta soltanto la "riduzione del prezzo".
Per determinare l'importo della riduzione o della somma da restituire si dovra' tenere conto dell'uso del bene, che comportera' un minore o maggiore apprezzamento dello stesso.



MODALITA' E TERMINI DELLA RICHIESTA

Il venditore e' RESPONSABILE dei "difetti di conformita'" esistenti al momento della consegna, che si manifestano nei 2 ANNI successivi alla consegna del bene.

Per i beni usati, il venditore ed il compratore potranno accordarsi per prevedere un periodo di responsabilita' minore, ma comunque NON INFERIORE a 1 ANNO.

La legge stabilisce che si presumono "esistenti al momento della consegna" tutti quei difetti di conformita' che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna.
Spettera' quindi al venditore eventualmente provare che invece il bene al momento della consegna era pienamente conforme, e che il difetto lamentato dal consumatore e' sopravvenuto successivamente alla consegna.
Per i difetti che si manifesteranno invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sara' il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna, dovendo dimostrare:
di aver acquistato il bene;
che il bene presenti un difetto di conformita' ai sensi di legge;
che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendosi manifestato successivamente;
che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.


Il consumatore, nel rispetto dei precedenti termini, qualora riscontri un difetto di conformita', dovra' contestarlo al venditore entro 2 mesi dalla scoperta, a pena di decadenza.
La contestazione non sara' pero' necessaria se il venditore ha dolosamente occultato il vizio o ne ha riconosciuta l'esistenza.
Dopo la contestazione del "difetto di conformita'" il consumatore potra' chiedere la riparazione o la sostituzione del bene e, qualora ricorrano gli estremi, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
L'azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna (unica eccezione per far valere la garanzia oltre il termine di prescrizione di 26 mesi, qualora il venditore citi in giudizio il compratore per l'esecuzione del contratto, per esempio per il pagamento del prezzo, quest'ultimo potra' far valere sempre la garanzia se aveva contestato il vizio entro i due mesi dalla scoperta e comunque prima di 26 mesi dalla consegna).

Inderogabilita'
E' da considerarsi NULLO ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto a ESCLUDERE o LIMITARE i diritti riconosciuti, anche in modo indiretto.
La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

E' da considerarsi NULLA anche l'eventuale clausola che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione extracomunitaria, privi il consumatore della tutela riconosciutagli, qualora il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro della UE.



ALTRE GARANZIE


La GARANZIA CONVENZIONALE del produttore o del venditore


Come definito dal Decreto Lgs. n. 24 del 02/02/2002 la "garanzia convenzionale ulteriore" e' qualsiasi impegno, del produttore o del venditore assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'.

Quindi, mentre la GARANZIA LEGALE (esaminata in precedenza e che ricade sotto il nome di Garanzia europea di conformita') e' un obbligo per il VENDITORE che deriva dal solo fatto che e' stato concluso un contratto di compravendita con il consumatore e riguarda i difetti preesistenti alla consegna, la GARANZIA CONVENZIONALE e' un atto volontario ed ulteriore del produttore o del venditore che si impegna nei confronti del consumatore.

La GARANZIA CONVENZIONALE quindi NON SOSTITUISCE (come sancito dall'art. 1519 octies del Codice Civile), ma si aggiunge a quella legale.

Deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di altre lingue eventualmente presenti, e, a richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su un altro supporto duraturo.

Dal 1° luglio 2002, le norme sulla garanzia convenzionale si applicano anche ai prodotti immessi sul mercato prima del 23 marzo 2002.



RIASSUMENDO


Durata
La garanzia dura 2 ANNI dal momento della consegna.
Per i beni usati le parti possono decidere di limitare la durata della garanzia, che pero' non potra' essere inferiore a 1 anno.

Quando
In tutti i casi di difetto di conformita'.

Difetto che viene riconosciuto quando:

- il prodotto non ha la qualita' o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo;

- il prodotto non corrisponde alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicita';

- il prodotto non e' idoneo all'uso voluto dal consumatore (ovviamente se specificato al venditore al momento dell'acquisto);

- in caso di imperfetta installazione.


Cosa succede
PRIMA il consumatore potra' richiedere A SUA SCELTA la riparazione (che dovra' essere fatta entro un congruo termine, senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, e senza spese, comprese quelle per la spedizione del bene ai centri di assistenza, per la manodopera, per i materiali) o la sostituzione del prodotto.

POI, se la riparazione e la sostituzione non sono possibili o non hanno eliminato il difetto, il consumatore potra' chiedere A SUA SCELTA la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.


Inderogabilita'
La garanzia non potra' essere derogata mai, a pena di nullita'.
Potra' invece essere affiancata da un'altra garanzia (detta "garanzia convenzionale") offerta SENZA SPESE supplementari dal venditore o dal produttore.



Cartelli e avvisi esposti al pubblico nei negozi

In molti negozi si trovano esposti cartelli e avvisi che possono indurre in equivoco il cliente sui diritti e doveri che ha il negoziante ed il consumatore.

La sostituzione o la resa del prodotto e' possibile entro 7 giorni dall'acquisto con scontrino fiscale e imballo integro
Avvisi di questo genere si trovano spesso nei negozi, e possono dare adito ad equivoci sull'applicazione della garanzia.

Quando presenti questi cartelli NON DEBBONO INTENDERSI IN ALCUN MODO LIMITATIVI DELLA RESPONSABILITA' DELLA GARANZIA CHE COMPETE AL VENDITORE in quanto, la garanzia dura DUE anni ed e' un termine INDEROGABILE.

Quindi se presenti, questi cartelli rappresentano invece un'ulteriore possibilita' concessa dal venditore al cliente per restituire o cambiare un prodotto che non soddisfa, anche in assenza di difetti o mancanze di conformita' per i quali scatterebbe la garanzia.

Il venditore in questi casi accetta di cambiare la merce o anche di restituire i soldi, a condizione che il cliente presenti lo scontrino e che la confezione sia integra.

I prodotti difettosi si sostituiscono entro 7 giorni dalla data d'acquisto con imballi originali
Un cartello con questa prescrizione e' NULLO, perche' contrario alla legge, in quanto limita la garanzia a soli 7 giorni e non a DUE anni come INDEROGABILMENTE prevede la legge.

I prodotti difettosi si cambiano (sostituiscono) solo se presentati nell'imballo originale integro
Un cartello con questa prescrizione e' NULLO, perche' contrario alla legge.

La garanzia DEVE essere prestata anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la confezione: non si puo' pretendere che ognuno conservi per due anni le confezioni dei prodotti acquistati.

Cio' premesso, per evitare discussioni, e' consigliabile comunque conservare, per il tempo necessario a sincerarsi che il prodotto acquistato funzioni bene, le confezioni dei prodotti piu' costosi.

La garanzia di qualsiasi prodotto decade in mancanza dello scontrino fiscale
Un cartello con questa prescrizione e' NULLO, perche' contrario alla legge.

La legge prevede infatti che la garanzia di conformita' non possa essere LIMITATA da nessuna condizione.

Conservare lo scontrino come prova d'acquisto di un prodotto e' il modo piu' semplice per dimostrarlo, ma non e' il solo.
Difatti il Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005), ed il successivo aggiornamento 2008 del Codice del consumo, non prevede come obbligatoria la presentazione dello scontrino: cio' che conta, ai fini della garanzia, e' che il consumatore dimostri con prova certa l'acquisto del prodotto. Per farlo il consumatore puo', quindi, usare anche la ricevuta di pagamento della carta di credito o del bancomat, qualora, pero', figurino tutti gli estremi dell'acquisto (ovvero la data e il nome del venditore).



Lettere, moduli e fac-simili

Richiesta di riparazione o sostituzione di un prodotto

Richiesta riparazione o sostituzione di un cellulare difettoso

Richiesta di riduzione del prezzo

Richiesta risoluzione contratto

Esclusione della garanzia di conformita' dal contratto

Ultimo aggiornamento: 14/05/2006
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