DEFINIZIONE
Agli articoli 19-27 del nuovo
codice del consumo sono stabilite le norme per la tutela dei consumatori a proposito di pubblicita' ingannevole.
Il primo principio ricorda come la pubblicita' debba essere
palese, veritiera e corretta. Caso per caso, l'Autorita' preposta (o la magistratura) valutera' se siano o meno stati rispettati tali principi.
PER PUBBLICITA' SI INTENDE qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
La pubblicita' deve essere valutata nella sua completezza, con particolare attenzione:
alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
E' PUBBLICITA' INGANNEVOLE SE:
in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
non e' riconoscibile in quanto tale. Il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa dovra' essere distinguibile dagli altri testi, rendendolo chiaramente percettibile ed inconfutabile nella sua natura grazie a grafica ed espressivita';
utilizza i termini
garanzia e
garantito (e simili) non accompagnati da chiare precisazioni su contenuto e modalita' della garanzia offerta. Se la brevita' del messaggio non consentisse di riportare integralmente queste informazioni, dovra' esserci un rimando sintetico ad un testo (facilmente reperibile dal consumatore) con queste informazioni;
e' subliminale (ad esempio, un presentatore TV che utilizza un prodotto chiaramente riconoscibile, di fatto pubblicizzandolo, ma non all'interno di uno specifico spazio pubblicitario);
nel caso di pubblicita' per bambini o adolescenti, minaccia la loro sicurezza e, in particolare, abusa della loro naturale credulita' e mancanza di esperienza. L'uso di bambini e adolescenti non e' consentito nei messaggi diretti agli adulti per suscitare in chi guarda emozioni e decisioni, approfittando della commozione e dei sentimenti che negli adulti suscitano i piu' giovani;
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;
LA PUBBLICITA' COMPARATIVA
E' ammessa la pubblicita' comparativa, ovvero la pubblicita' che identifica in modo esplicito o implicito i prodotti di un concorrente, solo a determinate condizioni (e naturalmente se non ingannevole):
deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
deve confrontare oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
non deve ingenerare confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
non deve discreditare o denigrare marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
non deve presentare un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
COME DENUNCIARE UNA PUBBLICITA' INGANNEVOLE
Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illiceita' di una pubblicita' comparativa e' sufficiente (come prescritto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, relativo al
Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, G.U. n. 247, 23/10/2003), una segnalazione su carta semplice, indirizzata a:
Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 ROMA
Sito internet:
Agcm (www.agcm.it)
LA DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI
1. la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);
2. elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. E' necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio.
Per le pubblicita' trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio.
Per le pubblicita' diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonche' indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento.
Per le pubblicita' telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato;
3. l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicita' (
*), che possono riguardare:
a) non riconoscibilita' del messaggio come pubblicita', in quanto e' mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicita' redazionale, product placement, pubblicita' subliminale, offerte di lavoro, e cosi' via.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilita', natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneita' agli usi, quantita', descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);
c) prezzi e relative modalita' di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
d) identita', qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicita';
e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
f) pubblicita' riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicita' che abusano della credulita' o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;
4. richiesta di intervento da parte dell'Autorita' contro la pubblicita' in questione, nonche' eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione provvisoria della pubblicita';
5. firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, e' necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).
(
*) Per le condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa, si veda l'
art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
Modello per la Segnalazione al Garante di pubblicita' ingannevole
COSA ACCADE DOPO LA SEGNALAZIONE
L'iter procedurale adottato dall'Autorita' Garante per la Concorrenza e il Mercato conseguente alla segnalazione di una pubblicita' ritenuta ingannevole, e' cosi' chiaramente e dettagliatamente riportato agli articoli dal n.
4 al n.
12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 da rendere inutile ogni ulteriore chiarimento.
Cliccando sul precedente link si potranno leggere gli articoli predetti.
DECALOGO DEL CONSUMATORE
Valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i piu' piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale.
Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (IVA, tasse d'imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta).
Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (ad esempio prodotti o metodi dimagranti e cosmetici).
Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. Alcune offerte possono nascondere l'esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro).
Fare attenzione alla completezza del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie. Controllare sempre l'effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe).
I servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi. Inoltre, non esiste alcun metodo per rendere piu' probabili le vincite dei giochi a estrazione.
Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d'interesse TAN, TAEG, periodo di validita').
Fare attenzione alla pubblicita'
travestita: a volte, in contesti dall'apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi TV), possono nascondersi forme di pubblicita' occulta.
Se il prodotto e' pericoloso la pubblicita' deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicita' e nella confezione del prodotto.
La pubblicita' deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realta'.