La patente a punti

La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, cioe' la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilita' alla guida.

Anche dopo l'introduzione della patente a punti percio' resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilita' di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Cosa sono i punti e quando vengono persi

Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.

Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nella Tabella decurtazione punti patente (PDF).

Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.


Cosa succede al momento dell'accertamento

Il punteggio previsto per ciascuna violazione e' indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.

Per i conducenti neopatentati che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia.

Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni per le quali e' prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sopensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.

Se il conducente non e' identificato, il proprietario del veicolo deve fornire agli organi di polizia - entro 60 giorni dalla notifica - i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione, in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione. Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scattera' per lui una sanzione che va da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 1.000 euro. Non gli verranno pero' decurtati i punti sulla patente.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilita' di giustificare la sua impossibilita' a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.


Come avviene la decurtazione

La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioe' dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non e' avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).

Nessun provvedimento di riduzione e' applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l'accertamento e' diventato definitivo (sono stati esperiti, cioe', tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l'applicazione della sanzione o l'esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La decurtazione e' comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.

Il titolare puo' controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.


Come si recupera il punteggio

La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.

Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti e' previsto l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10.

Prima che il punteggio si esaurisca, si possono riacquistare 6 punti (9 per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E (per esempio i conducenti di taxi e mezzi pesanti)) frequentando un corso di aggiornamento a pagamento presso autoscuole o altri soggetti che saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture.
In ogni caso, nessun corso da' il diritto di superare quota 20 punti.


Cosa succede al termine del punteggio

Al termine del punteggio disponibile, e' disposta la revisione della patente di guida. Cioe' il conducente e' invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.

La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente puo' continuare a circolare.

Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente e' sospesa e non puo' piu' circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.


Fonti normative

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2003 (supplemento ordinario n. 133) della legge di conversione del Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003 (pdf) (in G.U. n. 149 del 30 giugno 2003 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada)) sono definitivamente entrate in vigore le nuove regole del codice.

Cosidetto decreto "salva punti", il decreto legge n. 262 - del 3 ottobre 2006 covertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che modifica l'articolo 126-bis del Codice della strada. Il provvedimento dispone la riattribuzione dei punti sottratti dalla patente del proprietario del veicolo, per non aver dato le generalita' del conducente responsabile dell'infrazione. Secondo le nuove norme perdono efficacia anche i provvedimenti di revisione di patente (ai sensi dell'art.126-bis, comma 6, C.d.S.), adottati a seguito della perdita totale di punteggio, se tra i punti persi sono compresi quelli sottratti al titolare della patente in quanto proprietario del veicolo.


Maggiori informazioni possono essere reperite presso il sito della Polizia di Stato.



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Ultimo aggiornamento: 05/10/2003
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