Ha fatto molta eco la
sentenza della Corte di Cassazione n. 149/2007, che ha assolto due ragazzi che avevano scaricato e condiviso in rete file musicali, film e software coperti da copyright.
Molti mezzi di informazione hanno dato risalto a questa sentenza con titoli e occhielli come
Scaricare dalla rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti non e' reato se da questo tipo di attivita' non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico.
oppure
film e musica scaricati da Internet? Si puo' solo se non c'e' il fine lucro
sottolineando come questa fosse
una sentenza destinata a far discutere.
Ebbene e' proprio cosi', ma non nel senso che intendevano loro.
Quello che fa discutere, e' la semplicita' (e si vuol essere buoni) con cui possa essere data una notizia, con mezzi, per altro, che raggiungono immediatamente (e improvvisamente) milioni di persone, che possa indurre i meno attenti (o chi piu' si fidera') in errori di valutazione che portano a violare (a questo punto INVOLONTARIAMENTE) leggi penali.
Oltre che a tutelare il legittimo diritto d'autore, occorrerebbe tutelare anche da queste notizie gettate in questo modo nell'etere, piu' per l'effetto che si vuole fargli produrre, che per il fine della VERA informazione.
E' importante purtroppo sottolineare come questa notizia, data in rete, sulla stampa e in televisione, sia stata oggetto di una lettura INCOMPLETA e SOMMARIA,
poiche' la sentenza si riferisce a un caso del 1999 e quindi si basa sulla legge in vigore allora.
OGGI le cose stanno in maniera molto diversa:
attualmente il semplice
downloader (chi si limita a scaricare dalla rete file protetti da diritto d'autore) rischia sanzioni esclusivamente amministrative, in particolare quelle previste dall'art. 174-ter l.d.a. (154 euro, aumentati in caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate fino a 1.032 euro). Ma, com'e' noto, e' alquanto improbabile, per come sono strutturati la maggior parte dei sistemi peer-to-peer che un downloader non sia nella pratica anche
uploader (chi immette in Rete file);
il soggetto che, invece, senza una contropartita economica, condivide o comunque utilizza (anche solo come downloader) una piattaforma peer-to-peer (che prevede la messa in condivisione automatica di quanto scaricato), rischia gia' la sanzione penale, di cui all'art. 171 comma 1 lettera a-bis l.d.a., una multa da 51 a 2.065 euro;
chi, infine, condivide a fini di lucro rischia la reclusione da uno a quattro anni, nonche' una multa anche oltre i 15.000 euro, in base all'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis.
Attenzione dunque: nonostante quanto riportato in questi giorni in maniera superficiale e inesatta, la recente sentenza della Cassazione non cambia proprio nulla.
Le sanzioni penali rimangono anche quando non c'e' scopo di lucro.
Se vuoi anche tu:
* l'abolizione delle sanzioni penali per chi, senza scopo di lucro, scarica e condivide in Rete contenuti protetti;
* un mercato moderno, efficiente e concorrenziale dei contenuti digitali basato su una gestione dei diritti d'autore digitali che rispetti anche i diritti degli utenti;
* il divieto della coesistenza di DRM (la gestione dei diritti d'autore digitali) e dell'Equo Compenso (il sovrapprezzo applicato ai supporti come compenso agli autori per il mancato guadagno sulle copie private); con questi sistemi il consumatore rischia di pagare piu' volte, oltre a non poter eseguire la copia privata e a essere limitato nella scelta della tecnologia e dei supporti informatici che preferisce.
Aderisci alla petizione online dell'associazione dei consumatori Altroconsumo cliccando sul banner qui a lato