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Condominio: nullita' delibere modifica ripartizione spese. Sentenza Corte di Cassazione n. 126/2000 del 8 gennaio 2000

MODIFICA DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE GENERALI

Contributi e spese condominiali - Ripartizione delle spese generali - Modifica dei criteri - Difetto del consenso di tutti i condomini - Nullita' della delibera - Sussistenza - Conseguenze - Esperibilita' dell'azione di nullita' anche da parte del condomino consenziente

E' affetta da nullita' (la quale puo' essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea e ancorche' abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine d'impugnazione previsto dall'articolo 1137 del Codice Civile) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (articolo 1123 del Codice Civile) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune, e cio' perche' il riparto in base all'uso differenziato, previsto dal secondo comma del citato articolo 1123 del Codice Civile, non e' applicabile alle spese generali.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 8 gennaio 2000, n. 126)

26/01/2007
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