L'
attestato di rischio e' il documento rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione, che indica il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e la classe di merito a cui deve essere assoggettato l'assicurato al momento della stipula di una nuova polizza RC Bonus Malus, senza dover ripartire dalla classe 14.
Queste che seguono sono le regole base alle quali devono attenersi le compagnie di assicurazione per il rilascio dell'attestazione di rischio, come disposto dal
Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 predisposto dall'
ISVAP in attuazione del
Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
1. Le compagnie di assicurazione devono
trasmettere al contraente di una polizza RC auto l'attestazione di rischio almeno
30 giorni prima della scadenza del contratto.
2. L'obbligo del rilascio dell'attestazione di rischio sussiste qualunque sia la forma tariffaria applicata al contratto, nonche' nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
3. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese assicurative devono comunque inviare al contraente la relativa attestazione.
4. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed
entro quindici giorni dalla stessa, SENZA applicazione di costi.
Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi.