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Note agli esempi 1 e 2


Chi si imbatte per la prima volta nella compilazione dell'Atto di Citazione, anche se vuole chiedere aiuto, spesso non sa neanche cosa domandare.

Le note che seguono hanno appunto solo questo scopo: farvi vedere quali potrebbero essere le problematiche intrinseche nell'atto; le risposte che vengono accennate sono solo indicative, in quanto variano nel tempo e per cancelleria.

Le uniche risposte le dovrete avere dalla Cancelleria del Giudice di Pace al quale vi rivolgerete.

Rammentatevi che la correttezza dei termini e delle modalita' tecniche-operative comportano la validita' dell'azione che intraprenderete.



Cio' premesso:

- Indicare la citta' sede dell'Ufficio. Il Giudice di Pace deve essere quello nella cui circoscrizione risiede la persona o ha sede la societa' che citate in giudizio, oppure quello del luogo dove e' stato stipulato il contratto o si e' verificato il danno.

- Devono essere redatte due copie dell'atto di citazione, quando si cita in giudizio una sola persona. Va aggiunta una copia per ciascuna persona in piu' citata in giudizio.

- L'indirizzo deve essere all'interno della circoscrizione del Giudice di Pace al quale ci rivolgiamo. Verificare quindi quali sono i confini esatti del territorio.

- Prima di indicare la data d'udienza, verificate nella Cancelleria del Giudice di Pace i giorni in cui il Giudice tiene udienza. La data dell'udienza sull'atto di citazione dovra' essere fissata a distanza congrua (probabilmente oltre un mese), in quanto tra la data di notifica e l'udienza devono intercorrere un tempo minimo (30 giorni).

- La controparte potra' anch'essa comparire davanti al Giudice di Pace senza difensore e potra' difendersi depositando in udienza uno scritto, eventuali documenti o anche semplicemente oralmente. Alla prima udienza, comunque, il Giudice di Pace interroghera' liberamente le parti e tentera' di conciliarle.

- Se la controparte non compare, il giudice ne dichiarera' la contumacia e prosegue la causa.

- La somma complessiva richiesta non puo' superare lire 1.000.000 In caso contrario e' necessaria l'assistenza di un legale, salvo che chiediate al Giudice di essere autorizzati a stare in giudizio personalmente. Questa richiesta puo' essere fatta verbalmente al Giudice che provvedera' con decreto (ai sensi dell'art. 85 c.p.c.).

- Inserite in un fascicolo tutti i documenti che allegate all'atto di citazione.

- Dovete firmare tutte le copie dell'atto di citazione, prima di notificarlo.

- Portate all'Ufficiale Giudiziario per la notifica due copie (o piu') dell'atto di citazione. Dopo qualche giorno dovrete tornare dall'Ufficiale Giudiziario per ritirare la copia notificata che porterete subito, insieme al fascicolo, alla Cancelleria del Giudice di Pace, per l'iscrizione al ruolo.
Qui di seguito l'Ufficiale Giudiziario scrivera' quando e a chi ha consegnato l'atto.

Ultimo aggiornamento: 17/10/2004
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